Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11666 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 16/06/2020), n.11666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17893/2018 proposto da:

O.N.M., elettivamente domiciliato in Roma presso Corte

Cassazione e difeso dall’avvocato MINACAPILLI LIA;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositate il

16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 16 maggio 2018, ha rigettato il ricorso proposto da O.N.M., (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di diniego dello status di rifugiato, e della protezione sussidiaria ed umanitaria. Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato la Nigeria nel (OMISSIS) temendo per la propria incolumità per essere stato minacciato dai familiari dell’autista del camion con il quale si stava esercitando alla guida, deceduto a seguito di un incidente causato dallo stesso ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto inverosimile il racconto reso alla Commissione da O.N.M., che non era poi comparso in udienza, e non aveva quindi reso alcuna dichiarazione volta ad integrare o chiarire i fatti narrati. Ha ritenuto, pertanto, il Tribunale la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stata prospettata dal ricorrente alcuna forma di persecuzione nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nè per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo stato provato il rischio effettivo di subire un danno grave in caso di rientro nel Paese di origine. Al riguardo, il Tribunale ha riferito sulla situazione della sicurezza in Nigeria, quale emergente dalle fonti informative consultate, descritta come precaria, in presenza, nell’area di provenienza del ricorrente, di attività criminale rivolta a soggetti ben determinati, e non integrante il presupposto della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il Tribunale ha, infine, escluso altresì la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo stata allegata una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani nel Paese di origine del ricorrente.

2.- Per la cassazione di tale decreto ricorre O.N.M. sulla base di tre motivi. Il Ministero intimato non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Il giudice di merito avrebbe violato i criteri normativi di valutazione della credibilità del richiedente la protezione internazionale, e sarebbe venuto meno all’obbligo di assumere di ufficio le informazioni mancanti o non reperite dallo stesso richiedente al fine di ricostruire nella sua interezza la vicenda narrata.

2.- La censura è infondata.

Il Tribunale si è fatto carico del principio dell’onere della prova attenuato vigente in subiecta materia e dei parametri normativi alla stregua dei quali effettuare il giudizio di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, dando atto altresì del documento dallo stesso esibito nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione, e, per altro verso, della mancata comparizione in udienza, sede nella quale egli avrebbe potuto rendere dichiarazioni atte a chiarire meglio od integrare i fatti narrati.

Ciò posto, il giudice di merito ha dato compiutamente conto delle ragioni della ritenuta inverosimiglianza della narrazione, ravvisata nella genericità della indicazione del possibile agente persecutore, individuato nei familiari del camionista, dei quali ha vagamente riferito dell’appartenenza a gruppi segreti, e nella implausibilità della motivazione addotta a giustificazione della scelta di fuggire per sottrarsi alle possibili ritorsioni piuttosto che trasferirsi in altra località della Nigeria, Paese che conta oltre centottanta milioni di abitanti, risultando perciò privo di fondamento il riferito timore di essere rintracciato.

Quanto alla indagine officiosa sulla situazione di violenza generalizzata in Nigeria, lamentata dal richiedente, il Tribunale ha svolto i doverosi accertamenti al riguardo, pervenendo alla conclusione, sulla base delle risultanze delle fonti informative consultate, puntualmente citate, che nella regione Edo State, da cui proviene O.N.M., non è riscontrabile una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. L’Edo State è, infatti, in una situazione meno grave rispetto ad altre regioni, ove si registrano disordini ed attività criminali ad opera di gruppi armati, ma rivolte a categorie di soggetti ben determinate (sequestri a scopo di estorsione, violenza politica), nelle quali non rientra il richiedente, che, peraltro, a tale riguardo – ha osservato il Tribunale – nulla ha riferito.

3.- Le argomentazioni da ultimo svolte danno conto, altresì, della infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la mancata considerazione del danno grave alla sua incolumità personale che potrebbe subire il ricorrente in caso di rimpatrio, avuto riguardo al contesto socio-politico del Paese.

4.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Avrebbe errato il Tribunale nel non prendere in esame, nemmeno a tali fini, la situazione di instabilità della Nigeria, considerato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente non avrebbe la possibilità di godere dei propri diritti fondamentali, in ragione dei frequenti scontri politici e religiosi, ed, in particolare, del diritto alla salute ed all’alimentazione, compromessi in un Paese le cui condizioni economiche e sanitarie non consentono un livello adeguato di vita. Nè il giudice di merito avrebbe considerato il percorso di integrazione in Italia del ricorrente, con particolare riguardo alla frequenza del corso di alfabetizzazione di lingua italiana.

5.- Anche tale censura è priva di fondamento.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019; Cass., sent. n. 4455 del 2018).

Non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Nella specie, il Tribunale non ha ravvisato ragioni di carattere umanitario che giustifichino il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza, per un verso, di una esigenza qualificabile come umanitaria, tenuto anche conto della non credibilità del racconto dell’interessato, che rende vane le considerazioni dello stesso circa il rischio di ritorsioni a suo carico; per l’altro, in mancanza di violazione di diritti costituzionalmente tutelati nella regione di provenienza del richiedente, alla stregua delle fonti di informazione consultate.

7.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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