Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11666 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5184-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MATERA in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSIO

FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCUCCIMARRA MARIO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.D.C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 537/2005 del GIUDICE DI PACE di MATERA del

9.12.05, depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Matera, su ricorso del trasgressore, con sentenza del 19 dicembre 2005 annullava il verbale di contestazione di infrazione stradale elevata nei confronti di D.T.N. dalla Polstrada di Matera il 12 luglio 2005, relativa a eccesso di velocità. Riteneva che l’accertamento della violazione, avvenuto tramite apparecchio Telelaser, non era affidabile, mancando documentazione fotografica.

Il Ministero dell’Interno – assistito dall’Avvocatura generale dello Stato – e per quanto necessario la Prefettura di Matera – Ufficio Territoriale del governo hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 6/8 febbraio 2007. L’opponente ha resistito con controricorso. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale, in difformità rispetto alla scheda di valutazione, ha chiesto la rimessione a pubblica udienza.

Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione proposta dall’avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. E’ vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dalla resistenza all’impugnazione assunta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06; 21624/06). Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (Cass. 9527/06).

Va inoltre rilevato che l’avviso di fissazione dell’odierna udienza è stato notificato all’avv. Scuccimarra in cancelleria, a causa dell’esito negativo della prima notifica, fallita per il trasferimento del domiciliatario avvocatessa D’Alessio, cui non ha fatto riscontro comunicazione alla cancelleria del nuovo recapito.

Con duplice motivo di ricorso, l’avvocatura erariale espone vizi di motivazione della sentenza e denuncia violazione dell’art. 345 reg.

esec. C.d.S..

Sostiene che l’attestazione dell’agente di Polstrada relativa agli estremi del veicolo di cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità con il telelaser offre sufficiente prova della violazione contestata. Specifica che il telelaser utilizzato era regolarmente omologato e conforme alla prescrizione dell’art. 345 reg. C.d.S. e che la presenza operativa dell’agente aveva consentito la contestazione immediata e integrato il risultato dell’accertamento, che non necessariamente deve essere sorretto da documentazione fotografica. Rileva che parte opponente nel giudizio di merito non ha offerto alcuna prova atta a contestare l’esito dell’accertamento verbalizzato e in particolare la fede privilegiata del verbale in ordine all’identificazione del veicolo. Le censure sono fondate.

E’ ormai pacifico in giurisprudenza che in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, in fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 reg. esec. C.d.S., la velocità del veicolo e non essendo prescritto, nè dalla norma primaria, nè da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione. (Cass. 1234/05; 8675/05; 8232/05;

9532/06).

La regola generale che discende dall’art. 142 C.d.S. è stata completata, ma non sostituita, dalla norma speciale di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito nella L. n. 168 del 2002, che in relazione ad alcuni tipi di strade ha previsto la possibilità di utilizzo di dispostivi finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni da documentare con sistemi fotografici o di ripresa video, debitamente omologati, che consentano di accertare anche in tempi successivi eventuali illeciti amministrativi relativi al controllo del traffico, ove utilizzati “senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti”.

Questa Corte ha già interpretato il nuovo testo normativo (cfr sentenza n. 1889 del 28 gennaio 2008) nel senso che la necessità di documentazione fotografica si riferisce solo ai casi in cui al momento della violazione sia mancata la presenza degli agenti e che essi sviluppino la documentazione negli uffici in un momento successivo alla rilevazione. Allorquando invece la rilevazione avvenga alla presenza degli agenti o con apparecchiature non predisposte per la fotografia resta vigente la regola generale, che consente di individuare il dato tecnico della violazione mediante uno strumento, procedendo di persona all’identificazione del veicolo. In tal caso – ha osservato Cass. 1889/08 – resta valido anche l’insegnamento secondo il quale il verbale di accertamento forma piena prova valida fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e descritti senza margini di apprezzamento dal pubblico ufficiale.

Pertanto “l’accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e dalle contestuali constatazioni personali degli agenti – constatazioni che, attendendo a dati obbiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini di apprezzamento individuali – facendo prova il verbale fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto”.

Ne consegue che erroneamente la sentenza ipotizza in via congetturale errori dell’apparecchiatura o del manovratore, mentre la presenza dell’agente verbalizzante è sufficiente, come per ogni altra violazione stradale, a rendere affidabile la rilevazione, in assenza di indizi o risultanze contrari. Discende da quanto esposto l’accoglimento del complesso motivo di ricorso relativo alla violazione contestata.

La sentenza impugnata va cassata e la causa – poichè, stando alla motivazione del provvedimento, l’opposizione verteva anche su altri motivi, non esaminati dal primo giudicante – va rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Matera, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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