Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11666 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31540-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1291/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZ. LECCE, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.C. contro la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sulla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008, all’esito del quale l’Ufficio disconosceva il credito IVA utilizzato in compensazione in quanto relativo all’annualità precedente (2007) per la quale il contribuente non aveva presentato la dichiarazione. La CTR, preso atto del parziale riconoscimento del credito IVA e della produzione di due fatture a completamento dell’importo detraibile preteso dal contribuente, riteneva che l’importo richiesto con la cartella di pagamento impugnata risultava “illegittimo nella sua interezza, comprensiva di interessi e sanzioni”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 15 ottobre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1990, art. 17, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per non avere la CTR, dopo aver riconosciuto la sussistenza del credito IVA maturato nell’anno 2007, sulla base della documentazione in atti, ritenuto dovuti le sanzioni e gli interessi iscritti a ruolo e richiesti in pagamento con la cartella impugnata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IVA, l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poichè comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, (Cass. n. 23755 del 2015, Cass. n. 16504 del 2016, Cass. n. 20578 del 2019).

La CTR, negando che, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa e successivamente risulti comunque accertata la sussistenza del credito IVA, il contribuente sia tenuto al pagamento di sanzioni e interessi, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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