Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11665 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 16/06/2020), n.11665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27097/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA presso Corte

Cassazione e difeso dall’avvocato Bassan M.;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1895/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da S.A., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della Commissione Territoriale competente di diniego delle sue domande di protezione internazionale nelle varie forme.

2.-Su gravame del ricorrente, la Corte d’appello di Venezia ha confermato l’ordinanza del Tribunale. Ha premesso che l’appellante, nell’audizione innanzi alla Commissione aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese perchè la sua attività di vendita di birra da una bancarella – attività asseritamente vietata nel suo villaggio di residenza, ma non nel resto del Senegal – non era accettata dai “signori del villaggio”, i quali lo avevano anche colpito al naso.

Al Tribunale il richiedente aveva precisato di essere partito per il timore di essere arrestato in quanto aveva venduto vino ad alcune persone che si erano ubriacate, causando una rissa nella quale anche egli era rimasto coinvolto nel tentativo di dividerle.

La Corte territoriale ha rilevato che, al di là di ogni rilievo sulla credibilità di tale narrazione, la situazione rappresentata dal richiedente quale fonte di rischio per lui in caso di rientro nel suo Paese sarebbe stata dallo stesso evitabile astenendosi dalla vendita di alcoolici sulla strada. Peraltro il rischio paventato dal richiedente appariva generico, tenuto conto che non erano stati indicati i presunti persecutori, nè erano state riferite minacce concrete. Nemmeno nel suo racconto l’appellante aveva fatto riferimento alla situazione generale del Senegal quale fonte di pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio. Al riguardo la Corte di merito ha escluso, sulla base della consultazione di fonti ufficiali internazionali, la sussistenza, nella regione di Kolda, dove il richiedente è nato ed è vissuto, di una situazione di violenza generalizzata o di assenza di controllo da parte dello Stato. La Corte lagunare non ha ravvisato nemmeno i presupposti per la protezione umanitaria mancando anche qualsiasi allegazione relativa alla presumibile durata di una esposizione a rischio.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.A. sulla base di un unico, articolato motivo. Il Ministero intimato non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico, articolato mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, “per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Senegal) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Si deduce l’elevato tasso di disoccupazione nella zona di provenienza del ricorrente, che non gli avrebbe consentito di svolgere una diversa attività lavorativa per mantenere la propria famiglia, nonchè l’inadeguato sistema di protezione statale, e si censura, pertanto, la decisione della Corte di merito che non ha individuato nella comunità religiosa il soggetto persecutore del ricorrente, vittima di violenza ed aggressioni, ed ha ignorato la grave situazione carceraria locale. In definitiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità per il rischio di perdere la vita cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rimpatrio, sia per le minacce delle autorità religiose, sia per le condizioni inumane delle carceri senegalesi; ed avrebbe dovuto inoltre valutare il suo percorso di integrazione in Italia, risultante dall’attività di volontariato, provata dall’attestato prodotto nel giudizio di appello.

2.- La doglianza è infondata.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019; Cass., sent. n. 4455 del 2018).

Non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Nella specie, la Corte territoriale non ha ravvisato ragioni di carattere umanitario che giustifichino il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza, per un verso, di una esigenza qualificabile come umanitaria, tenuto anche conto della genericità delle minacce denunciate dal ricorrente e della mancata indicazione dei presunti persecutori, elementi, codesti, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente stesso, denotano la convinzione del giudice di secondo grado della scarsa credibilità del racconto; per l’altro, in mancanza di violazione di diritti costituzionalmente tutelati nella regione di provenienza del richiedente, alla stregua delle fonti di informazione consultate.

7.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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