Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11665 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3967-2007 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato DE LORENZI

MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato INGRAVALLE MASSIMO F.,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 497/2005 del GIUDICE DI PACE di TERMOLI del

5.12.05, depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Termoli con sentenza del 13 dicembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da L.B.S. avverso L’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a violazione dell’art. 142 C.d.S.. L.B.S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007, svolgendo tre motivi. Il ministero dell’Interno, rappresentato dall’avvocatura dello Stato, ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale, in difformità dalla scheda di valutazione, ha chiesto la trattazione in pubblica udienza del ricorso. Ciò non impedisce la trattazione in sede camerale. Va ritenuto infatti che l’inammissibilità’ della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e all’art. 375 cod. proc. civ., comma 2 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; pertanto, ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M., pur formulate nello stesso senso, siano però fondate su motivi del tutto diversi (Cass. 12384/05).

Va inoltre ritenuto che la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. E’ vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonchè il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr per riferimenti Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06; 21624/06) o dalla costituzione in giudizio di essa. Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/06). Ne consegue che, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del Prefetto, tutti gli atti processuali compiuti in sede di merito vanno considerati affetti da nullità per carenza di legittimazione passiva del medesimo, salva la possibilità di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato la quale, in virtù dei suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizio (Cass. 8249/09).

La sentenza impugnata ha ritenuto provato che il rilevamento dell’infrazione è stato effettuato da una pattuglia presente sul posto e che le attestazioni da essa effettuate non sono contestabili se non mediante querela di falso. Il primo motivo denuncia violazione del Regolamento di esecuzione del codice della strada, assumendo che il ricorrente aveva contestato la non visibilità della pattuglia e invoca l’art. 43 e l’art. 183. Il motivo è inammissibile e manifestamente infondato.

In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/06).

In particolare è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o ‘altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificare, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. 6361/07). Parte ricorrente è venuta meno a tale onere, avendo dedotto genericamente di avere in precedenza sollevato questione diversa da quella decisa. Va comunque rilevato che la normativa indicata in ricorso, nel regolare la visibilità degli agenti verbalizzanti, si riferisce all’attività di regolazione del traffico da eseguire in strada, che non è da confondere con le disposizioni, applicabili nella specie, in tema di rilevazione mediante apparecchiature elettroniche dell’eccesso di velocità.

Privo di qualsiasi fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, che attiene alla omessa taratura dell’apparecchiatura elettronica e alla mancata prova di buon funzionamento della stessa. Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito (cfr. anche Cass. 29333/08).

Quanto all’efficienza dell’apparecchiatura, il regolare funzionamento dello strumento e certo sino a prova contraria (Cass. 13591/06), che può anche essere fornita a mezzo di testimoni. Tale onere incombe sull’opponente, che non ha esposto in ricorso di aver fornito al giudice di pace alcuna prova in proposito.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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