Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11664 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3964-2007 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALERNO VINCENZO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SEREGNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 2453/05 del GIUDICE DI PACE di DESIO del

10.1.06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Su opposizione di I.V., il giudice di pace di Desio con ordinanza della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5 emessa il 10 gennaio 2006, convalidava il verbale di contestazione di sanzione amministrativa n. (OMISSIS) della Polizia municipale di Seregno.

Rilevava che non era comparsa alcune delle parti.

I.V. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 gennaio 2007, svolgendo due motivi. Il comune è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso perchè manifestamente fondato.

Infondatamente con la prima censura il ricorrente denuncia violazione degli artt. 22 e 23 della legge 689 in relazione all’omessa notifica alla residenza dichiarata in ricorso, posta in Seregno, del decreto del giudice di pace di fissazione di udienza, omissione che avrebbe causato la mancata comparizione in udienza e che comporterebbe la nullità di tutti gli atti svoltisi successivamente. Va infatti ritenuto, come Cass. 10209/05 ha illustrato, che la normativa invocata deve essere interpretata nel senso che, al fine di evitare che le notificazioni al ricorrente, ai sensi del successivo comma 5, vengano eseguite mediante deposito in cancelleria, non è sufficiente la dichiarazione di residenza in un qualsiasi comune della Repubblica, essendo invece indispensabile la dichiarazione di residenza nel comune ove ha sede il giudice adito giacchè la formulazione letterale dell’art. 22 rende palese che il riferimento in esso contenuto al comune dove ha sede il giudice adito concerne non solo l’elezione di domicilio ma anche la dichiarazione di residenza.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell’art. 23, comma 5 in relazione alla totale assenza di motivazione dell’ordinanza di convalida.

Consta infatti dalla ordinanza impugnata che il giudicante ha omesso qualsiasi esame dei motivi di opposizione e della documentazione disponibile. Così facendo ha violato la disposizione citata, dimenticando che la Corte Costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevede che il giudice convalidi il provvedimento opposto in caso di assenza ingiustificata dell’opponente (o del suo procuratore) alla prima udienza “anche quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente” (sent. n. 534 del 1990) nonchè “quando l’amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, comma 2” (sent. n. 507 del 1993).

Pertanto, in ogni caso, il giudicante prima di procedere alla convalida ha l’obbligo di motivare in ordine alla non fondatezza dell’opposizione, da valutarsi in relazione ai motivi del ricorso.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La ordinanza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Desio che farà applicazione del principio di diritto sopraindicato, darà corso allo svolgimento del giudizio di opposizione e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo;

cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Desio, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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