Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11664 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29800/2010 proposto da:

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 91, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZA PROFETA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE AGRESTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LA SPEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PROFETA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca d’Italia, proprietaria di immobile sito in (OMISSIS), adibito a sede della Filiale, a seguito dell’atto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici di Genova, ricognitivo dell’interesse storico-artistico del fabbricato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, ha chiesto il rimborso della somma di Euro 102.683,85, oltre interessi, per ICI versata in eccedenza per gli anni dal 2002 al 2004.

Il Comune di (OMISSIS) ha respinto la richiesta sul rilievo della irretroattività del provvedimento dichiarativo dell’interesse storico-artistico dell’immobile, ed avverso il diniego di rimborso la Banca d’Italia ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, avanti alla quale si è costituito il predetto Comune, ribadendo le ragioni del diniego.

La decisione di primo grado ha condiviso e fatto propria la tesi del Comune circa la irretroattività dell’atto ricognitivo dell’interesse storico-artistico del fabbricato ed è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova che, con sentenza depositata il 2/11/2009, ha respinto il gravame proposto dalla contribuente, con argomentazioni in tutto sovrapponibili a quelle svolte primo giudice.

La Banca d’Italia chiede la cassazione della sentenza, con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Comune di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

Il Collego ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente Banca d’Italia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 1993, n. 75 e della disciplina vincolistica dei beni culturali di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 5 (T.U. disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), ora D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sopra citato art. 2, comma 5, nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 4 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico), sostituito dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 5 (T.U. disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma della L. n. 352 del 1997, art. 1), la contribuente evidenzia che l’atto dell’Amministrazione dei beni culturali è meramente ricognitivo dell’interesse storico o artistico del bene immobile e che basta, ove di proprietà pubblica, la mera appartenenza alle categorie storica, artistica, archeologica, all’assoggettamento ope legis dello stesso al regime per tale tipologia di beni dettato dal codice civile ed alle norme protettive sopra citate, nonchè a far scattare l’obbligo dei legali rappresentati degli enti alla compilazione degli speciali elenchi di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 4 e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 5, ancorchè sempre con effetti meramente ricognitivi e non costitutivi.

La questione concernente l’applicabilità del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, citato art. 2, comma 5, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 della stessa Legge, e successive modifiche, appartenenti ad enti pubblici, ha trovato soluzione nella recente sentenza n. 19878/2016 di questa Corte che ha affermato il seguente principio: “In tema di ICI, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d’interesse storico artistico di tali beni del D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 12, comma 1, senza necessità di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che pur richiedendo l’effettiva sussistenza dell’interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo così adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell’assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in ispecie di quelli tributari”.

Il Collegio osserva che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla richiamata decisione nella quale viene evidenziato che il D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) “non ha abrogato il testo unico in materia di beni culturali e ambientali previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, ed ha inciso sulla disciplina contenuta nella citata L. n. 1089 del 1939, introducendo, per quanto qui interessa, un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, ovviamente sempre di rilievo culturale, di proprietà privata oppure di proprietà pubblica, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, da parte della Soprintendenza” (Cass. n. 19878/2016 citata).

In altri termini, il diverso regime tra il patrimonio culturale di proprietà pubblica e quello di proprietà privata (che ripete la precedente distinzione tra le fattispecie di cui alla L. n. 1089 del 1939, artt. 3 e 4) si giustifica per il fatto “che per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della dichiarazione di interesse culturale prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico, sicchè per tali beni non è sufficiente la presenza del ricordato “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”, così come previsto per i beni di proprietà pubblica, ma occorre che questo interesse venga dichiarato formalmente seguendo la procedure di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 14″ (Cass. n. 19878/2016 citata).

Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1, infatti, prevede che siano da considerarsi beni culturali, ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”.

Ed allora, il provvedimento emesso – d’ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono – dall’autorità amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 2, si limita alla verifica, mediante atto di natura meramente “ricognitiva”, della effettiva sussistenza dell’interesse culturale dei beni mobili o immobili indicati al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, che costituiscano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni se mobile o ad oltre settanta anni se immobile, appartenenti al patrimonio di proprietà pubblica;

Ne discende, nel caso di specie, che l’applicabilità del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, citato art. 2, comma 5, per gli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 della stessa legge, e successive modifiche, appartenenti ad uno dei soggetti oggi individuati dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, è imposta dalla compresenza del positivo provvedimento della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici di Genova, ricognitivo della sussistenza dell’interesse storico-artistico del fabbricato de quo, e della appartenenza del bene alla Banca d’Italia, che è un istituto di diritto pubblico regolato da norme nazionali ed europee.

La impugnata sentenza merita, in conclusione, di essere cassata con rinvio alla medesima C.T.R., altra sezione, la quale provvederà al riesame della controversia, attenendosi al principio sopra enunciato, ed a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, altra sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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