Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11663 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato TAMBERI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIPPI PAOLA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

30.1.09, depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.I. nei confronti dell’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione al rischio amianto di cui alla L. n. 257 del 1992. La Corte territoriale affermava che era errata la sentenza di primo grado che aveva attribuito la rivalutazione contributiva per il periodo da novembre 1976 al dicembre 1992, perchè aveva male interpretato le conclusioni del CTU il quale aveva rilevato che dal 1972 al 1994 il M. era stato esposto “a rischio diretto e sicuramente alto” solo nelle attività di manutenzione che erano occasionali e più rare rispetto a quelle svolte abitualmente. Dette conclusioni trovavano riscontro nel curriculum prodotto dallo stesso ricorrente, in cui si evidenziava un rischio sporadico senza continuità di esposizione a concentrazione di fibre superiore alla soglia.

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con un motivo. L’Inps si è costituito con controricorso.

Con l’unico motivo si lamenta difetto di motivazione perchè la sentenza impugnata avrebbe disatteso le conclusioni positive cui il CTU era pervenuto.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè il referto dell’ausiliare (che la Corte può direttamente esaminare in quanto facenti parte della sentenza che ad esso si è richiamata) presenta conclusioni scarsamente coerenti (e ne è prova la diversa interpretazione fornita dai due giudici di merito), perchè, da un lato, si conclude che il M. è stato esposto ad un significativo rischio amianto di tipo medio alto dal 1976 al 1994 e comunque superiore ai 10 anni, in tale lasso di tempo è da ritenersi del tutto possibile il superamento dei valori soglia individuati dalle norme legislative”; dall’altro lato, nella parte immediatamente precedente della CTU, si afferma che solo per le attività di manutenzione la esposizione di tipo diretto era stata sicuramente alta, e che la manutenzione veniva svolta in via occasionale e più rara. Ancora in precedenza si assume che il rischio medio – basso è inferiore al valore soglia delle 100 fibre litro, ma non si precisa quale sia la percentuale da considerare la esposizione di tipo medio – alto.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata per i rilevati difetti di motivazione, rinviandosi la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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