Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11663 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3916-2007 proposto da:
P.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PUTERIO CARMELO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI COSENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 578/2005 del GIUDICE DI PACE di ROGLIANO, del
20/9/05, depositata il 19/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Rogliano con sentenza del 19 dicembre 2 005 respingeva l’opposizione proposta da P.B.A. avverso il Prefetto di Cosenza per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 3955/04, relativa a violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 commessa in autostrada.
Rilevava che l’opponente aveva proposto due motivi di impugnazione:
A) difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione prefettizia. B) omessa contestazione immediata dell’infrazione. La prima doglianza veniva respinta perchè la motivazione del provvedimento consentiva al ricorrente di individuare le ragioni del rigetto del ricorso amministrativo e perchè al prefetto non era consentito nè disapplicare una norma nè sottoporla al vaglio di costituzionalità.
La seconda doglianza veniva respinta perchè era stata applicata la normativa che consente su alcuni tipi di strade l’uso di apparecchi elettronici per rilevare la velocità, con misure giustificate dalla pericolosità della strada e idonee a garantire gli utenti.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007, lamentando con unico motivo la violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 relativo al mancato avviso agli automobilisti della esistenza di rilevatori automatici di velocità.
Deduce che il provvedimento prefettizio era privo di motivazione perchè non indicava il luogo nel quale era stato dato l’avviso, nè specificava le modalità dell’avviso stesso.
Il Prefetto di Cosenza è rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, perchè manifestamente infondato.
Il ricorso è privo di ogni fondamento.
La censura relativa alla mancanza di avviso agli automobilisti della presenza di rilevatori automatici lungo l’autostrada è del tutto nuova e pertanto inammissibile.
Surrettiziamente parte ricorrente tenta di introdurla deducendo che nel motivare il provvedimento amministrativo il prefetto doveva soffermarsi sulla esistenza degli avvisi agli utenti e che il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare l’omissione di motivazione sul punto.
Il giudizio impugnatorio L. n. 689 del 1981, ex art 22 e 23 restringe la materia del contendere ai presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione contestata, essendo oggetto dell’opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio; non ha quindi ad oggetto la motivazione dell’ordinanza ingiunzione (Cass. 5891/04; 4302/06 e, definitivamente, SU 1786/2010). Pertanto l’eventuale omissione degli avvisi all’utenza doveva essere fatta oggetto di specifico motivo di opposizione davanti al giudice di pace, fissando il tema del decidere, non più modificabile con l’introduzione in sede di legittimità di nuove questioni in fatto. E’ infatti ius receptum che il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, regolato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 ha ad oggetto l’esame della legittimità’ della pretesa sanzionatoria della P.A., quale contestata all’autore della violazione, nei limiti dedotti dall’opponente nel relativo ricorso, sicchè non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del “thema decidendum”, neppure d’ufficio (Cass. 3284/06; 1173/07; 8892/09).
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, tenuta il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010