Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11663 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 109, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDO SALVATORE,

rappresentato e difeso dagli avvocati TOZZI SILVANO, MANSI

GIANCARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI N. 17, presso lo studio dell’avvocato VIGLIONE VITOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITOLO GIUSEPPE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10934/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Campania del 28/11/2014, depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

D.M.F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Comune di Ischia (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10934/17/2014, depositata in data 12/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di pagamento della TARSU per l’anno 2010, dovuta in relazione ad una struttura alberghiera, avviso notificato tramite agente per la riscossione – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto la piena legittimità della procedura di pagamento prescelta dal Comune in quanto conforme al Regolamento Comunale, in attuazione al R.D. n. 639 del 1910, art. 2, rilevando che correttamente l’avviso di pagamento era stato sottoscritto da un funzionario, responsabile del procedimento.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dal ricorrente unitamente al deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., al di fuori dei limiti e dei termini di cui all’art. 372 c.p.c..

2. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, nel ricorso, la “violazione ed errata applicazione di norme di diritto”, reiterando l’eccezione di “carenza di potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l’atto”, trattandosi di funzionario incaricato come “dirigente dell’Area Economico-Finanziaria” ma non effettivamente “dirigente”, a seguito di pubblico concorso.

3. La censura e infondata.

Questa Corte (Cass. 4332/2015) con riguardo agli atti impositivi adottati da Enti comunali, ha chiarito che “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, comma 2, prevede che, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, il sindaco possa delegare le funzioni, di cui al precedente art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, “indipendentemente dalla loro qualifica funzionale”” (ed, in effetti, sulla contraria circostanza, vale a dire sulla presenza nel Comune di Ischia di personale con qualifica di dirigente, costituente il presupposto logico della censura, il ricorrente nulla ha dedotto, in questa sede, nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e che, inoltre, “il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, nel prevedere la designazione di un funzionario cui sono conferiti funzioni e poteri inerenti l’esercizio e la gestione dell’imposta, non richiede che lo stesso debba avere una qualifica dirigenziale”.

Di recente, poi, questa Corte (Cass. 22810/2015) ha affermato, in generale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 (invocata dal ricorrente), i seguenti principi di diritto:

“In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegalo della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre diposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della camera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i “funzionari di area terza” di cui al 18^ contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005.

Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non è condizionala dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurala disposizione di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24″.

Nella specie, come accertato nella sentenza impugnata, l’avviso di pagamento, relativo a Tarsu, risulta sottoscritto dal funzionario incaricato quale capo dell’Area Economico Finanziaria dell’Ufficio Tributi del Comune di Ischia e la C.T.R. ha dunque applicato i suddetti principi di diritto.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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