Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11663 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30840-2019 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VERA SALA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO ZANASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dal Comune di Vezzano sul Crostolo avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da A.P. contro cinque avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni 2007-2011, con i quali veniva richiesto il pagamento della maggiore imposta calcolata sulla rendita di fabbricato ad uso civile abitazione, oggetto di ristrutturazione, e non più sull’area fabbricabile.

Premesso che la controversia verteva sull’imposizione ad ICI di un fabbricato di civile abitazione per il quale era stata richiesta ed ottenuta concessione edilizia per opere di ristrutturazione i cui lavori non erano terminati entro il periodo di tre anni previsto dalla legge regionale, rilevava la CTR che: “Correttamente pertanto il Comune ha riconosciuto l’applicazione della tassazione di favore, per l’intero periodo di tempo previsto dalla L.R. n. 31 del 2002, di tre anni per l’ultimazione dei lavori, che nel caso in esame era il (OMISSIS). Decorso tale termine, in assenza di richiesta di proroga dei lavori, è intervenuta la decadenza ex lege del titolo abilitativo e pertanto, altrettanto correttamente, il Comune ha applicato la maggiore imposta I.C.I. sul valore dell’immobile calcolato del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 1, comma 2, sull’ammontare della rendita catastale del fabbricato censito in categoria A/8 e non più sull’area fabbricabile”. Il giudice di appello ha altresì osservato che: “Contrariamente a quanto affermato dal contribuente che “lo stabile, di vetusta fattura, inagibile per crepe strutturali che inibiscono l’utilizzo, è ancora in fase di ristrutturazione…”, la verifica effettuata dall’ufficio tecnico comunale (allegata al ricorso di primo grado), attesta la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione oggetto della concessione edilizia”.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Vezzano sul Crostolo, deducendo, sotto vari profili, l’inammissibilità del ricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6. Sostiene che alla scadenza del termine triennale di validità del permesso edilizio i lavori sull’immobile risultavano sospesi per criticità strutturali che richiedevano il reperimento di fondi, rimanendo quindi il fabbricato inutilizzabile.

Il ricorso si palesa inammissibile.

Esso difetta, anzitutto, dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione dei passaggi motivazionali della pronuncia gravata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le censure addotte (in termini, Cass. n. 21296 del 2016), risolvendosi nella mera esposizione di argomentazioni a sostegno del proprio assunto difensivo.

Non risulta, comunque, espressamente impugnata la statuizione con cui la CTR ha affermato che all’esito della verifica effettuata dall’ufficio tecnico comunale era risultata attestata la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione oggetto della concessione edilizia.

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso, in quanto inidoneo a condurre alla cassazione della decisione impugnata.

Il ricorso per cassazione non introduce, infatti, un terzo grado di giudizio, tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata. Esso si caratterizza, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione perimetrata nell’ambito dei vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. n. 4293 del 2016, Cass. n. 3633 del 2017, Cass. n. 16314 del 2019).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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