Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11662 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 116, presso lo studio dell’avvocato ALTAVILLA ROSA,

rappresentato e difeso dagli avvocati CERRO PIETRO, DI GASPARRO

BENEDETTA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope-

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/44/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della CAMPANIA, del 7/03/2013 depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

F.S. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 80/44/2013, depositata in data 8/07/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento, emessi per maggiore IRPEF dovuta in relazione agli anni 2005 e 2006, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile, – è stata riformata, nella contumacia dell’appellata F., la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, e s.s., in combinato disposto con gli artt. 330, 160 e 170 c.p.c., non avendo i giudici della C.T.R. rilevato la nullità/inesistenza della notifica dell’atto di appello, in quanto notificato presso il difensore domiciliatario della contribuente in primo grado ma ricevuto da persona diversa del suddetto, stante la sottoscrizione, nell’avviso di ricevimento, da parte di persona con “nome e cognome che non corrispondono con il destinatario”.

La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per sua tardiva notificazione, ex art. 327 c.p.c., effettuata con atto spedito nell’aprile 2015, a fronte di una sentenza della C.T.R. impugnata, pubblicata nel luglio 2013.

2. Il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione del termine di legge, lungo (in difetto di notifica della decisione impugnata), semestrale, ex art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio avverso avvisi di accertamento notificati nell’ottobre 2010 e dunque iniziato successivamente al 4/07/2009 ed all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 69 del 2009.

3. Nè appare sussistente, ai fini dell’operatività dell’art. 327 c.p.c., comma 2, l’incolpevole ignoranza della pendenza del processo, a causa della lamentata nullità o inesistenza della notificazione dell’atto di appello.

Invero, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo. Solo nei casi in cui la notificazione sia da ritenere del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque conoscenza del processo (Cass. civ. S.U. 22 giugno 2007 n. 14570;

Cass. 2817/2009; Cass. 20307/2012).

Nella specie, la ricorrente lamenta di avere avuto conoscenza della sentenza qui impugnata, solo in sede di impugnazione della cartella esattoriale ad essa conseguente, stante la nullità o l’inesistenza della notifica dell’atto di appello – effettuata dall’Agenzia delle Entrate tramite messo notificatore e quindi a mezzo del servizio postale, come da relata di notifica ritrascritta dalla controricorrente – in quanto consegnato a persona diversa dal destinatario (nella specie il difensore-domiciliatario relativamente al primo grado), essendo stata “barrata la casella “destinatario persona fisica””, ma essendo stata apposta una firma illeggibile e comunque non corrispondente alla persona del destinatario.

Ora, questa Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 9962/2010, ha affermato che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove Patto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.” (cfr. anche Ord. 16289/2015).

Nella specie, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato al destinatario, risultando consegnato all’indirizzo del destinatario ed avendo il consegnatario dell’atto apposto la propria firma (ancorchè illeggibile) nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata. Non è dunque provata la lamentata nullità della notifica del gravame, necessaria ai fini di giustificare la tardiva proposizione del presente ricorso per cassazione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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