Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11662 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30780-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2072/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZ. LECCE, depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce D.G.L. impugnava il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso, presentata il (OMISSIS), del credito IVA, riferito all’anno 2004, esposto in sede di dichiarazione dei redditi quale credito da utilizzare in compensazione o detrazione, deducendo, in particolare, che il diritto al rimborso era soggetto a prescrizione decennale.

L’Ufficio, costituitosi in giudizio, sosteneva che il mancato utilizzo del credito di imposta nelle dichiarazioni successive aveva comportato la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, in quanto non esercitato nel termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

La CTP accoglieva il ricorso sul rilievo che l’eccedenza di IVA da cessione di attività era soggetta al termine decennale di prescrizione.

Proponeva appello l’Ufficio deducendo che il credito di imposta era stato esposto in dichiarazione come credito da utilizzare in compensazione o detrazione e non più riportato nelle annualità successive, richiesto per la prima volta nel 2019 con domanda di rimborso. Tale errore aveva impedito all’Amministrazione ogni forma di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, non più azionabile con autonoma domanda per decorrenza dei termini.

Con sentenza in data 27 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, rigettava l’appello. Rilevato che la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, è soggetta al termine di prescrizione decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria in mancanza di disposizioni specifiche, riteneva la CTR che l’Ufficio non avesse offerto alcuna significativa prova a sostegno della propria tesi idonea a scalfire la decisione di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 15 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., Sostiene la ricorrente che la CTR aveva del tutto omesso di esaminare i motivi di impugnazione dedotti dall’appellante nè indicato le ragioni di prevalenza delle prove prodotte da controparte sugli elementi addotti dall’Ufficio.

La censura è fondata.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto in ricorso (pagg. 4 e 5) il contenuto dell’atto di appello, da cui si evince che la CTR non ha esaminato i motivi di impugnazione formulati dall’Ufficio, fondati sul rilievo che il contribuente, nel compilare il quadro RX della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2004, non aveva espresso alcuna manifestazione di volontà di richiedere le somme in rimborso, avendo solo esposto un credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione, di modo che solo in presenza di una esplicita volontà in tal senso avrebbe potuto usufruire del termine decennale di prescrizione. Pertanto l’istanza di rimborso presentata il (OMISSIS) risultava tardiva, dovendosi nella specie applicare, in mancanza di disposizioni specifiche, il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Orbene, su tali questioni la CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi, sicchè va accolto il primo motivo di impugnazione.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, in combinato disposto con l’art. 1437 c.c., e con l’art. 1324 c.c., per avere la CTR ritenuto che l’indicazione in dichiarazione di un credito IVA da riportare in detrazione e/o compensazione legittimi la parte contribuente a richiedere il rimborso dell’IVA entro il termine di prescrizione decennale.

Il motivo è fondato, atteso che la pronuncia impugnata si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicchè, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l’indicazione del credito nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (Cass. n. 30168 del 2018).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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