Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11661 del 26/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11661
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
e contro
OMM OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 28/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI, depositata il 21/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA
SAMBITO;
è presente udito Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 28/10/09, depositata il 21.4.2009, ha confermato la decisione della CTP di Bari, con cui è stata accolta l’istanza di rimborso dell’imposta di registro, versata dalla S.r.l. OMM Officine Meccaniche Murgesi, a seguito dell’aggiudicazione del lotto n. (OMISSIS) del fallimento della S.p.A. Radaelli, ritenendo che i beni che componevano detto lotto non costituivano un complesso aziendale, in ragione del loro pessimo stato di conservazione e dell’obsolescenza di macchinari ed attrezzature.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. La contribuente non si è costituita.
3. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, e del D.P.R. n. 134 del 1986, art. 20 in relazione all’art. 2555 c.c. e L. Fall., art. 105, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n 3, nella qualificazione dell’atto sottoposto a tassazione, contenuta nell’impugnata sentenza. Il motivo appare manifestamente fondato. In base alla giurisprudenza di questa Corte per la qualificazione di un atto come cessione di azienda, ai fini fiscali, rileva unicamente (Cass. n. 13580/2007; n. 1913/2007) “la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti (nel senso che essi abbiano voluto non già il trasferimento di uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica ma di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa), e non pure la circostanza che il cedente sia munito o meno di autorizzazioni all’esercizio ovvero che al momento della cessione l’azienda sia o meno in concreto esercizio: per la configurare una cessione di azienda, infatti, non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, bastando la sola preordinazione dei beni strumentali, tra loro interdipendenti, ad integrare la potenzialità produttiva dell’azienda” (Cass. n. 16818/2008).
5. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata, ed in assenza di accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente;
che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, dovendo porsi a carico della contribuente, ed in favore dell’Agenzia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, e condanna la Società al pagamento, in favore dell’Agenzia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011