Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11661 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGRILAERTE IMPORT-EXPORT SOCIETA’ UNIPERSONALE A RL, in persona

dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO DOMENICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO VITTORIO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO AGRILAERTE IMPORT-EXPORT SOCIETA’ UNIPERSONALE A RL”,in

persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA, 5, presso lo studio dell’avvocato LEONI MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUPO DARIO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO del 4/02/2015, depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 18 febbraio 2015, la Corte d’appello di Lecce –

sez. distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Agrilaerte import-export soc. unip. a rl, avverso la propria dichiarazione di fallimento, in quanto tardivo, atteso che la sentenza dichiarativa le era stata notificata in data 17 luglio 2014 e che il termine perentorio di trenta giorni per il reclamo scadeva il 16 agosto 2014 (non applicandosi la sospensione feriale dei termini) mentre il ricorso era stato depositato solo il 18 agosto successivo.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso Agrilaerte import-export soc. unip. a rl, con atto notificato il 19 marzo 2015, sulla base di due motivi con i quali lamenta la violazione degli artt. 152, 153 e 155 c.p.c. e R.D. n. 267 del 1942, art. 18 (oltre che l’insussistenza dei requisiti di fallibilità della ricorrente).

La Curatela e il creditore procedente resistono con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè:

a) Con riguardo all’applicazione dei termini che scadono nel giorno di sabato (quale era quello che scadeva il 16 agosto 2014), questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 2012) ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, lett. f), applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1^ marzo 2005″;

b) Che – contrariamente a quanto opina il creditore procedente tale termine non subisce deroga in ragione della stipulazione di accordi sindacali in sede decentrata che prevedano la presenza di presidi di apertura delle cancellerie, atteso che l’effetto di proroga della scadenza del termine perentorio nella giornata di sabato è automatica e prevista dalla legge processuale (art. 155 c.p.c.), indipendentemente dalle attività di cancelleria le quali sono state appositamente stabilite proprio dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato) che all’art. 2 ha così disposto: “1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:…

1) all’art. 155 c.p.c., sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“La proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”;

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″;

che la detta relazione, per un refuso nella sua redazione conteneva anche una ulteriore motivazione (riguardante altra causa ed altre questioni), del tutto estranea alla controversia in esame e che, per ragioni di chiarezza si sono omesse, nella parte indicata con le parentesi e puntini;

che tale erroneità è stata pienamente percepita dalla parte ricorrente; che, invece, la parte resistente non ha depositato osservazioni;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, come sopra emendata dalla parte estranea ad essa, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche, ma solo adesive da parte della parte ricorrente;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta –

1 Civile, dai magistrati sopra indicati, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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