Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11661 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29584-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

EMME 2 SAS DI M.D. & C., M.D., in qualità di

ex legale rappresentante ed ex socio, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

RIZZELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZ. LECCE, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso proposto dalla EMME 2 s.a.s. di M.D. & C. contro la cartella di pagamento con la quale, in relazione all’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione un credito IVA ritenuto inesistente.

Proposto appello dall’Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, il giudizio veniva interrotto a seguito dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

L’Agenzia delle entrate, in data 26.10.2016, presentava istanza di riassunzione del processo interrotto. Non ricevendo alcuna comunicazione al riguardo, in data 5.2.2018, l’Ufficio ribadiva la richiesta di fissazione di udienza, la quale veniva disposta per l’8.11.2018. A detta udienza la CTR, giudicando erroneamente tardiva la suddetta istanza, rinviava la causa a tempo indeterminato. Successivamente, la commissione tributaria, verificata la tempestività della presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, con ordinanza del 22.11.2018 disponeva a carico dell’Ufficio la notifica dell’istanza del 26.10.2016 e della suddetta ordinanza ai soggetti nei cui confronti il processo doveva proseguire, dando termine per la costituzione ai soggetti destinatari della notifica sino al 10.1.2019.

Con sentenza n. 579 del 28.2.2019 la CTR così decideva: “all’udienza pubblica del 7/2/2019, la Commissione, prendeva atto dell’assenza del contribuente in quanto l’Ufficio non aveva ottemperato all’ordinanza dell’8/11/2018, non avendo notificato ai soggetti nei cui confronti desiderava che il processo fosse proseguito, l’ordinanza su citata. In ragione di quanto su esposito, il Collegio osserva che l’Ufficio, con il suo comportamento e con l’inerzia dimostrata, non abbia più interesse a che il giudizio venga proseguito, ragion per cui si ritiene di doverne dichiarare l’estinzione”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

Resiste controricorso M.D., in qualità di ex legale rappresentante ed ex socio della EMME 2 s.a.s. di M.D. & C..

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 30,31 e 43, per non avere la CTR considerato che nel processo tributario, anche in caso di ripresa del giudizio interrotto o sospeso, spetta alla segretaria della commissione tributaria – e non alla parte – di dare comunicazione alle parti della data di trattazione.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicchè non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza (Cass. n. 25363 del 2018). Si è inoltre osservato che, in tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza (Cass. n. 12672 del 18/06/2015).

La CTR non si è uniformata ai principi innanzi richiamati, dichiarando l’estinzione del giudizio per la mancata notifica da parte dell’Ufficio dell’ordinanza con la quale era stata fissata l’udienza per la prosecuzione del processo interrotto, adempimento erroneamente posto a carico della parte trattandosi, invece, di onere che grava sulla segretaria della commissione tributaria.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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