Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11660 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS), COMINTEC DI TATTI MAURO & C SAS

(OMISSIS), in persona del già socio accomandatario e legale

rappresentante Ta.Ma., TA.MA. in proprio

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato IORIO ANTONIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FALCONE GIUSEPPE, giuste procure

speciali per atto notaio MARCO REGNI di 1656 Pistoia in data 29/6/09

n. Rep. 205737 per T.M. e n. Rep. 205738 per T.M.,

che vengono allegate in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 19/5/2 008, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR della Toscana, con sentenza n. 34/9/08, depositata il 29 maggio 2008, in parziale riforma della sentenza della CTP di Prato, ha ridotto il reddito accertato ai fini IRPEG, IVA e IRAP, nei confronti della Società Comintec di Tatti Mauro s.a.s. e quello da partecipazione sociale dei soci T.M. e Ma., ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate, che aveva proceduto ad indagine sui conti correnti bancari intrattenuti sia dalla società che dai singoli soci.

2. I contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate.

3. Col primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 37 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 in relazione all’art. 360, n. 3, formulando il quesito “se la CTR ha errato (come ritengono i ricorrenti) o meno ad applicare la disciplina delle indagini bancarie prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 ai conti dei soci senza aver prima accertato il presupposto della riferibilità dei conti alla Società, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3”.

Col secondo motivo prospettano contraddittorietà della motivazione e, col terzo insufficienza della motivazione, formulando, rispettivamente il quesito “se la motivazione adottata dalla CTR sul punto degli elementi di prova esistenti per affermare la riferibilità dei conti dei soci alla società è contraddittoria o meno dal momento che l’unico fatto specifico indicato dalla CTR (consistito nell’uso strumentale che della Comintec ha fatto l’amministratore) induce sul piano logico a ritenere il contrario” e “se la motivazione adottata dalla CTR sul punto degli elementi di prova esistenti per affermare la riferibilità dei conti dei soci alla società è contraddittoria o meno dal momento che l’unico fatto specifico indicato dalla CTR (consistito nell’uso strumentale che della Comintec ha fatto l’amministratore) è del tutto insufficiente a fare ritenere che i conti dei soci erano riferibili alla Comintec”.

4. I motivi, tra loro connessi, appaiono manifestamente infondati.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 pongono – ai fini degli accertamenti e delle rettifiche – presunzioni legali, ancorchè semplici, in forza delle quali i versamenti su un conto corrente bancario sono rappresentativi di corrispettivi imponibili, salva la prova contraria (Cass. n. 11326/2001, 3929, 8422/ 2002, 28324/2005).

Tale criterio valutativo si applica non solo in caso di impresa individuale ma anche quando i conti bancari siano intestati ai soci, dovendo reputarsi che il rapporto familiare con l’amministratore della Società contribuente sia sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità alla Società stessa di quanto accertato mediante il controllo delle operazioni su conti intrattenuti dagli indicati soggetti (da ultimo, Cass. n. 18083/2010). L’impugnata sentenza che, a tal fine, ha riconosciuto che “ha rilevanza la mancata o insufficiente risposta della Società alla richiesta di chiarimenti dell’Ufficio circa i c/c intestati ai soci, persone fisiche riconducibili alla società, in ragione degli stretti rapporti con esse intercorsi” si è dunque attenuta a tale principio, sulla scorta di una motivazione non insufficiente, nè, valutata nel suo intero contesto, contraddittoria.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta infondatezza, che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, mentre ha depositato memoria la ricorrente;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (ribadendo che la riconducibilità alla Società accertata delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari dei soci si giustifica in relazione al rapporto familiare intercorrente con l’amministratore della Società, profilo, del tutto, ignorato dalla ricorrente nella memoria depositata);

che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ed in favore dell’Agenzia, e si liquidano in Euro 5.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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