Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11660 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4389/2019 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini

8, presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore e rappresentato

e difeso dall’avvocato Verrastro Francesco, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Benevento, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO, depositata il

21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza n. 595/2018 depositata il 21-12-2018 il Giudice di Pace di Benevento ha respinto il ricorso di S.I., cittadino del Gambia, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Benevento, emesso in data 12/11/2018 e notificato nella stessa data, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, all’esito della conclusione con esito negativo del procedimento amministrativo diretto al riconoscimento in suo favore della protezione internazionale.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si costituisce tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, e della Prefettura di Benevento.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Nullità e/o annullabilità dell’ordinanza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione del mancato esame delle ragioni di inespellibilità ex art. 19, T.U.I., totalmente disattese e neppure valutate dal giudice di prime cure”. Ad avviso del ricorrente il Giudice di Pace non ha valutato le ragioni reali sottese alla nuova richiesta di asilo formalizzata in data 5-12-2018 e le notizie sulla situazione del Gambia. Rimarca di essere stato accusato di essere omosessuale e di non essere riuscito a riferire le reali ragioni della propria fuga in sede di audizione personale davanti alla Commissione territoriale. Richiama diffusamente decisioni di merito, in base alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in situazioni analoghe alla sua, essendo notoria la situazione di grave lesione dei diritti umani in Gambia, ove è perseguita penalmente l’omosessualità. Rileva, inoltre, che il decreto di espulsione era stato emesso dal Vice prefetto vicario, non vi era menzione dell’atto di delega all’uopo conferita dal Prefetto nel decreto impugnato e il Giudice di pace non si era pronunciato su detto motivo di ricorso. Con il secondo motivo lamenta “Nullità e/o annullabilità dell’ordinanza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis e art. 13, comma 2, del TUI e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29-bis”. Deduce di aver tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, dopo l’arrivo nel territorio italiano, e di non aver impugnato giudizialmente il diniego notificatogli il 12-6-2017 a causa di un fraintendimento con gli operatori della struttura di accoglienza ove era ospitato, nonchè a causa del suo scarso livello di istruzione. Solo il 5-12-2018, dopo aver ricevuto in data 12-11-2018 la notifica del decreto di espulsione, il ricorrente si era determinato a raccontare il reale motivo della sua fuga, ossia l’accusa di omosessualità rivoltagli in Gambia, e a presentare una nuova domanda di protezione internazionale. Ad avviso del ricorrente, la valutazione di inammissibilità della domanda reiterata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 bis, compete alla Commissione Territoriale competente, non alla Questura, nè al Giudice di pace. Erroneamente, pertanto, il Giudice di pace ha ritenuto di non dover prendere in esame la domanda reiterata presentata il 5-12-2018, nonchè ha ritenuto la stessa inammissibile de plano, in applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 bis, mentre avrebbe dovuto sospendere il procedimento relativo al decreto di espulsione in attesa della definizione della nuova domanda di protezione internazionale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso per cassazione presentato da S.I., cittadino del (OMISSIS), è stato notificato alla Prefettura di Benevento presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso l’autorità che ha emanato il decreto. La notifica all’Avvocatura dello Stato, che nel presente giudizio si è costituita, tardivamente, solo per il Ministero dell’Interno, deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n. 12665/2019).

Deve, pertanto, disporsi la rinnovazione della notifica del ricorso alla Prefettura di Benevento, con rinvio della causa a nuovo ruolo, anche per la trattazione in pubblica udienza, ponendo i motivi di ricorso alcune questioni meritevoli di approfondimento e di rilievo nomofilattico, con riferimento all’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 bis, introdotto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con L. n. 132 del 2018.

Il citato art. 29 bis prevede che “Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della domanda ai sensi dell’art. 29”. Correlativamente, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018 e relativa legge di conversione, prevede che il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio italiano fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo che abbia presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale (lett. d).

La nuova disciplina dettata dal combinato disposto delle due norme pone questioni di rilievo nomofilattico in ordine: (i) all’ambito temporale di applicazione dell’art. 29 bis, in vigore dal 4-12-2018, per stabilire se debba farsi riferimento alla prima domanda reiterata presentata in data successiva al 4-12-2019 o se, invece, trattandosi di reiterazione, occorra fare riferimento alla data di presentazione della prima domanda, in relazione alla quale, e non a quella reiterata, occorrerebbe verificare la data di presentazione (prima o dopo il 412-2018) ai fini dell’applicabilità dell’art. 29 bis; (ii) alla presunzione, iuris et de jure, di inammissibilità della prima domanda reiterata, qualora ricorrano le due condizioni previste, ossia la preesistenza di una decisione definitiva sulla domanda precedente e la sussistenza in atto della fase di esecuzione del provvedimento espulsivo, configurandosi detti presupposti come ostativi dell’esame della domanda; (iii) alla compatibilità dell’automatismo introdotto mediante la suddetta presunzione di inammissibilità con principi di rango costituzionale (art. 10) e di diritto comunitario (artt. 40 e 41 della Direttiva 2013/32/UE), risultando inibito qualunque esame, anche solo preliminare, dei fatti posti a fondamento della prima domanda reiterata; (iiii) all’interpretazione della norma circa il riferimento alla “fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale”, per stabilire se la suddetta fase trovi inizio dal momento della notifica al cittadino straniero destinatario del decreto di espulsione, o se si tratti di una fase, successiva, di concreta imminenza del rimpatrio.

P.Q.M.

dispone che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Benevento presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo, anche al fine di consentire la fissazione della pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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