Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11660 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CLARIN ITALIA S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO, 32,

presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI WALTER, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TECNOL 99 S.R.L., IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del

liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MATERAZZI ROBERTO MARIA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

3/07/2014, depositata l’08/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito l’Avvocato LOMBARDI Walter difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO INFATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 8 agosto 2014, la Corte d’Appello di Perugia, ha respinto l’impugnazione proposta da Clarin Italia S.r.l. in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Terni, con la quale era stata accolta, ai sensi della L. Fall., art. 169, la domanda proposta da Tecnol 99 s.r.l. in concordato preventivo per la dichiarazione dell’inefficacia del pagamento di una somma di denaro da parte del debitore della società in concordato (Vallelunga Superbike), avvenuta dopo l’ammissione alla procedura concorsuale, in favore del creditor creditoris ma a seguito dell’assegnazione del debitore, avvenuta prima della presentazione della domanda di concordato.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso Clarin Italia S.r.l. in liquidazione, con atto notificato il 2 marzo 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 168.

Tecnol 99 s.r.l. in concordalo preventivo resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè:

a) Con riguardo al pagamento eseguito dal debitor debitoris, assegnato al creditore dell’impresa in concordato, questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 26036 del 2005, m. 585720) ha affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema di concordato preventivo, la norma di cui alla L. Fall., art. 168, comma 1, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore “dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione”, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi della L. Fall., art. 44 e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all’art. 169 L. cit., soltanto le disposizioni degli artt. da 55 a 63 della cit. L..

Pertanto, il pagamento di un debito preconcordatario è in sè legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purchè non integri l’ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei ereditari”, e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2 e revocabile in forza dell’art. 167, comma 2″;

b) Tale pagamento deve ritenersi eseguito efficacemente da parte del debitor debitoris, in quanto l’assegnazione di quest’ultimo al creditore procedente è stata eseguita in epoca precedente alla presentazione del concordato preventivo, e ciò alla luce del principio, pure posto da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26036 del 2005 (m.

585719) secondo cui “L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. A tal fine non rileva il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, atteso che tale previsione non ha l’eletto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l’assegnazione, ma ha solo effetti di diritto sostanziale, a maggior tutela del creditore, consentendogli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo”;

c) Infatti, non rileva il principio, solo apparentemente difforme, reso da questa Corte con la sentenza n. 24476 del 2008atteso che in essa si rappresenta il fatto nei termini che seguono: “Il 7 marzo 1992 il signor V.R. aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo; – il successivo 20 marzo 1992 il Pretore di Vallo della Lucania, a definizione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, aveva assegnato al creditore dello stesso V.R., signor C.R.”.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta –

1 Civile, dai magistrati sopra indicati, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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