Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11660 del 04/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11660
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29308-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 217/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 28 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da F.G. contro l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni concesse per l’acquisto della prima a causa del mancato trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi nel Comune di Scoppito. Osservava la CTR che il mancato rilascio in favore del contribuente del certificato di abitabilità in conseguenza di imprevedibili difficoltà nell’installazione dell’elettrodotto era irrilevante, posto che la norma agevolativa richiede che sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, e non necessariamente nell’immobile medesimo. Rilevava, tuttavia, che nel caso di specie si era verificato un episodio di forza maggiore che aveva impedito al contribuente di trasferire la residenza nel territorio del Comune, essendo fatto notorio che il Comune di Scoppito, gravemente colpito dal terremoto del 6 aprile 2009, aveva “visto ridotto in misura rilevante il proprio patrimonio abitativo” dovendo anche “ricorrere alla creazione di ampie “zone rosse” a lungo interdette all’accesso, e considerato che in una condizione di tal genere deve senz’altro essere ravvisata l’impossibilità, concretantesi in un caso di forza maggiore, di trasferire tempestivamente la residenza per mancanza di abitazioni abitabili”.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR, pronunciando ultra petita, riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore dovuta alla mancanza di abitazioni agibili nel Comune di Scoppito, pur avendo il contribuente agito in giudizio invocando la causa di forza maggiore di non aver potuto trasferire la propria residenza per il mancato rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile determinato dal mancato allaccio del fabbricato alla rete elettrica per ritardi nella realizzazione dell’elettrodotto.
La censura è fondata nei termini di seguito indicati.
Risulta dal ricorso per cassazione e si evince dalle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che il contribuente, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto l’invalidità dell’avviso di liquidazione invocando la causa di forza maggiore di non aver potuto trasferire la propria residenza per il mancato rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile determinato dal mancato allaccio del fabbricato
alla rete elettrica per ritardi nella realizzazione dell’elettrodotto.
La CTR ha fondato la propria decisione riconoscendo rilievo alla circostanza – di carattere generale – che il Comune di Scoppito, gravemente colpito dal terremoto del 6 aprile 2009, aveva “visto ridotto in misura rilevante il proprio patrimonio abitativo” dovendo anche “ricorrere alla creazione di ampie “zone rosse” a lungo interdette all’accesso”, ravvisando in tale situazione l’impossibilità, integrante un caso di forza maggiore, di trasferire tempestivamente la residenza per mancanza di immobili abitabili.
Così argomentando la commissione tributaria, incorrendo nel vizio denunciato dalla ricorrente, ha posto a fondamento della decisione una circostanza, integrante una causa di forza maggiore correlata ad una situazione di ordine generale, che si palesa diversa da quella prospettata con il ricorso introduttivo del giudizio, incentrato sul mancato rilascio del certificato di abitabilità relativo all’immobile acquistato dal contribuente a seguito del mancato allaccio del fabbricato alla rete elettrica per ritardi nella realizzazione dell’elettrodotto.
Il giudice del rinvio dovrà poi verificare se la mancata realizzazione dell’elettrodotto, che ha determinato l’impossibilità di allaccio dell’immobile del contribuente alla rete elettrica e quindi il mancato rilascio del certificato di abitabilità, sia correlata alla situazione venutasi a creare a causa dell’evento sismico che ha interessato il Comune di (OMISSIS). Resta assorbito il secondo motivo, con il quale – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 1, nota II bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – si censura la sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che il contribuente già abitava, seppure provvisoriamente, in (OMISSIS).
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021