Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1166 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1166 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 28547-2011 proposto da:
IMPRESA

DI

COSTRUZIONE

TALONE

LORIS

(p.i.

04225911009), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 21/01/2014

SABOTINO 12, presso l’avvocato FRANCESCO MISSORI,
rappresentata e difesa dall’avvocato VELLA PAOLA
2013

MARIA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1772

contro

CONSORZIO GAIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

1

- intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositato il 09/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere

udito, per la ricorrente, l’Avvocato VELLA PAOLA
MARIA che si riporta al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Dott. VITTORIO RAGONESI;

2

Svolgimento del processo
L’Impresa di costruzioni Talone Loris ha proposto ricorso per
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111,tosra4Ti C D M a
cassazione affidato a quattro
motivi t avverso il decreto
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depositato 1’8.3.11 del Tribunale di Velletri

con cui veniva

rigettata l’opposizione alla stato passivo da detta impresa
5 per il credito ammesso al passivo dal giudice delegato;
Il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
La causa rimessa su relazione ex art 380 bis cpc per la
discussione in Camera di consiglio veniva all’udienza del
19.3.13 rimessa alla pubblica udienza
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso 1 ‘impresa ricorrente contesta
il decreto impugnato laddove non avrebbe tenuto conto
dell’indizio costituito dalla iscrizione nel registro delle imprese
artigiane unitamente agli altri elementi idonei al
riconoscimento del privilegio per cui è causa.
Il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che nel caso di specie è applicabile, ratione temporis,
la norma dell’art. 2751-bis, primo comma, n. 5, cod. civ.,nel
testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 36 del d.l. n.
5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012 va rammentato il
costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte
secondo cui che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex

proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2751 bis n.

art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza
sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione
di “impresa artigiana” dai criteri generali dell’art. 2083 cod. civ.
( da ultimo Cass 11154/12)

fatto non sindacabile in questa sede di legittimità siccome
adeguatamente argomentato, ha escluso l’esistenza dei più
importanti dei predetti elementi ( limiti dimensionali ,
prevalenza del lavoro sul capitale dell’impresa) per cui la
predetta iscrizione non avrebbe potuto comunque assurgere ad
elemento sostanzialmente autonomo per il riconoscimento del
privilegio.
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso l’impresa ricorrente
censura il mancato riconoscimento da parte del Tribunale dei
limiti dimensionali necessari per il riconoscimento della
qualifica di impresa artigiana ai fini dell’attribuzione del
carattere privilegiato del credito ammesso al passivo.
I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
Gli stessi si rivelano inammissibili.
Il Tribunale ha rilevato che il libro matricola non consentiva di
individuare il numero dei dipendenti al momento della
domanda di insinuazione al passivo mentre nel 2007
risultavano essere in numero di 14.

Ciò posto , nel caso di specie il Tribunale, con accertamento in

L’impresa ricorrente rileva che tale affermazione risulta
contraddetta dalla documentazione prodotta in atti.
La ricorrente, tuttavia, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso, non indica quale sia questa
Libro matricola dei cui dati, che vengono in parte riportati, la
ricorrente lamenta il mancato attento esame da parte del
Tribunale.
Va a tale proposito osservato che a seguito della riforma ad
opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366,
comma primo, n. 6, cod. proc. civ. oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti
prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove
sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369,
secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia
prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso
di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere

documentazione. L’unico riferimento viene invero fatto al

dichiarato inammissibile. (Cass 20535/09; Cass sez un
7161/10).
Nel caso di specie l’impresa ha del tutto omesso di indicare

matricola e gli altri documenti che assume idonei a provare il
proprio assunto onde il motivo non appare scrutinabile in questa
sede di legittimità.
Con il quarto motivo l’impresa ricorrente si duole del mancato
riconoscimento della prevalenza del lavoro rispetto al capitale
nell’attività produttiva.
Il motivo appare inammissibile per le stesse ragioni esposte per
il terzo ed il quarto.
Invero il decreto impugnato ha rilevato, in base alle
dichiarazioni dei redditi prodotte, che a fronte di un volume di
affari di circa due milioni doveva escludersi che nell’impresa la
forza lavoro avesse un carattere prevalente rispetto al capitale.
Anche in questo caso il ricorrente assume che tutti i dati
contabili documentalmente prodotti provavano la prevalenza
dell’attività lavorativa. Peraltro il ricorrente non fornisce una

dove tra gli atti della fase di merito sia rinvenibile il libro

esatta individuazione di tale materiale probatorio né riporta ove
lo stesso sia rinvenibile negli atti della fase di merito ad
eccezione dei documenti n. 6,7 ed 8, di cui peraltro non si dice

indicazione non appare da sola idonea a poter far ritenere
osservato il disposto dell’art 366 n. 6 cpc.
Si aggiunge infine , come considerazione comune al secondo, al
terzo ed al quarto motivo di ricorso, che a fronte di una
motivazione del Tribunale che ha valutato complessivamente
gli elementi inerenti alle dimensioni dell’impresa ed ai rapporti
di prevalenza tra la forza lavoro ed il capitale tenendo conto, sia
pure sinteticamente, degli aspetti rilevanti sotto tali profili, le
censure che l’impresa ricorrente muove a tale motivazioni
tendono in realtà a prospettare una diversa lettura ed
interpretazione delle evidenze probatorie in tal modo
investendo inammissibilmente il merito della decisione.
Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.
PQM
Rigetta il ricorso.

la natura e non si riporta il contenuto per intero per cui la loro

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