Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1166 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, (ud. 03/10/2017, dep.18/01/2018),  n. 1166

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto, per avvenuta prescrizione, l’opposizione a cartella esattoriale proposta da Fintecna s.p.a. nei confronti dell’Inps e rigettato la domanda riconvenzionale della società. In particolare, ritenendo oggetto della pretesa iscritta a ruolo sia somme richieste dall’INPS perchè indebitamente conguagliate a seguito dell’accertata illegittimità del collocamento in c.i.g.s. di numerosi lavoratori (per il periodo compreso tra il 1.11.1995 ed il 31.10.1997) che l’omessa contribuzione sulle retribuzioni spettanti a lavoratori, la Corte territoriale ha accertato, in favore dell’Inps, l’efficacia riflessa del giudicato formatosi all’esito del giudizio intercorso tra Fintecna s.p.a. e 39 lavoratori illegittimamente collocati in CIGS, con consequenziali illegittimità delle erogazioni della relative indennità anticipate dalla datrice di lavoro ed omissione contributiva sulle retribuzioni non corrisposte negli stessi periodi, con la sola esclusione delle posizioni dei lavoratori che avevano conciliato la vertenza prima della sentenza, sulle quali dunque non si era formato il giudicato. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto prescritti i crediti contributivi relativi al periodo novembre 1995-ottobre 1999 in quanto antecedenti il quinquennio intercorso tra la notifica del verbale ispettivo avvenuta il 20.12.2000, la successiva notifica di atto interruttivo del 31.5.2005 e la ulteriore notifica della cartella opposta avvenuta il 5.11.2008, mentre il credito dell’Inps derivante dall’illegittimo conguaglio delle somme erogate ai lavoratori collocati in c.i.g.s. è stato ritenuto non prescritto in quanto soggetto al termine ordinario decennale.

Avverso tale sentenza Fintecna s.p.a. propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi illustrati da memoria cui resiste l’INPS, anche quale mandataria di S.C.C.I. s.p.a. con controricorso. Equitalia Gerit s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia omessa e o insufficiente motivazione in relazione al disposto degli artt. 2943,1324,1362 e 1363 cod. civ. in quanto i contenuti della lettera racco.ta datata 31 maggio 2005 inviata dall’Inps non consentirebbero di intendere la medesima quale efficace atto interruttivo della prescrizione, nonostante l’espresso richiamo all’art. 2943 cod. civ., posto che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che la lettera conteneva un invito a confrontare il contenuto della stessa comunicazione con la eventuale documentazione relativa a versamenti in possesso della società.

2. Il motivo è infondato. Questa Corte di cassazione (vd. Cass. n. 15766/2006), con pronuncia cui si vuole dare continuità, ha affermato, in tema di prescrizione e con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, che l’atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 cod. civ.; il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all’apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici (Cass. 19359/2007).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che la lettera raccomandata del 31 maggio 2000 pervenuta il 10 giugno 2005, prima del decorso del quinquennio dalla precedente notifica del verbale ispettivo (avvenuta il 20 dicembre 2000), conteneva la quantificazione del credito, l’ammonizione che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto all’iscrizione a ruolo e l’esplicita considerazione dell’atto quale atto interruttivo della prescrizione per cui essa costituiva valido atto interruttivo ai sensi dei principi sopra identificati. L’esame compiuto dalla Corte, inoltre, implicitamente ma necessariamente, in concreto supera – rimuovendone le basi logiche – la diversa valutazione del primo giudice che aveva ritenuto la comunicazione non idonea ad interrompere la prescrizione. Ciò è del tutto plausibile poichè la mera disponibilità a rivedere la richiesta di adempimento in caso di contestazione, su specifica base documentale, assume valenza meramente eventuale e non è in insanabile contrasto con la richiesta di adempimento formulata in via principale, per cui la sentenza impugnata si sottrae sul punto alle censure in fatto non risultando affetta da alcun vizio logico relativo ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

4. Con il secondo motivo si denuncia ulteriore vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) relativo alla qualificazione della natura delle pretese contenute nel verbale ispettivo e nella cartella opposta ai fini della individuazione del termine di prescrizione in applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 e degli artt. 2946 e 2948 cod. civ.. La sentenza impugnata, in particolare, avrebbe errato nel ritenere che oggetto delle pretese dell’Inps fosse anche la restituzione degli importi erogati ai dipendenti a titolo di indennità per collocamento in cassa integrazione straordinaria dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato, e che a tale richiesta andasse attribuita natura non contributiva con applicazione del generale termine decennale di prescrizione. Infatti, la cartella impugnata non conteneva alcuna indicazione in tal senso nella causale e tale circostanza, decisiva per il giudizio, sarebbe stata del tutto obliterata dalla Corte di merito.

5. Il motivo è fondato. Oggetto del gravame, secondo la stessa sentenza impugnata, fu, per quanto devoluto dall’appello principale proposto dall’Inps, la conferma dei crediti iscritti a ruolo contenuti nella relativa cartella di pagamento. Invece, con l’appello incidentale, Fintecna s.p.a. aveva domandato la ripetizione di importi anticipati a titolo di c.i.g.s.. Tali crediti, secondo la Corte d’appello di Genova, sarebbero stati erroneamente ritenuti non adeguatamente provati dal primo giudice, ad eccezione degli importi afferenti le anticipazioni c.i.g.s. per il periodo compreso tra il 1.11.1995 ed il 31.10.1999 per i lavoratori interessati dalla sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato l’illegittimità della collocazione in c.i.g.s., esclusi quelli per i quali era stata dichiarata cessata la materia del contendere. Secondo la Corte territoriale, poi, il Tribunale aveva errato nel ritenere che tutti i crediti fatti valere dall’INPS fossero soggetti al termine prescrizionale di cinque anni ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 posto che le somme indebitamente erogate a titolo di CIGS sarebbero state soggette al termine decennale.

6. La decisione, oltre ad essere fondata sul presupposto, in realtà non motivato, che l’Inps abbia iscritto a ruolo crediti non contributivi, poggia su un altrettanto erroneo presupposto giuridico relativo alla natura dell’obbligazione in ipotesi di conguaglio di obbligo contributivo con crediti da anticipazione di trattamento integrativo da parte del datore di lavoro.

Allorchè, come di regola, il pagamento sia stato effettuato dal datore di lavoro, il relativo importo viene dallo stesso posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le norme già vigenti per gli assegni familiari, in seguito estese anche all’indennità di malattia (L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 2).

A proposito di tale fattispecie, questa Corte di cassazione (Cass., sez. lav., 5 maggio 2003, n. 6807, 17074/2007) ha avuto modo di affermare che l’obbligazione non perde la propria natura contributiva e da ciò discende l’applicazione della regola sulla prescrizione dei debiti contributivi di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3; si è affermato, infatti, che laddove il datore di lavoro, come ordinariamente accade, alleghi di aver “conguagliato” i contributi dovuti con le anticipazioni erogate per cassa integrazione, deducendo lo sgravio contributivo relativo ad un pregresso periodo del rapporto di lavoro, riconosce, attraverso la deduzione dello sgravio, l’esistenza del debito contributivo che dello sgravio è necessario presupposto e che tale riconoscimento è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del credito stesso.

7. Da ciò deriva la necessità di cassare sul punto la sentenza impugnata che ha qualificato non più come obbligazione contributiva ma come ordinaria richiesta di ripetizione quella derivante dalle dichiarazioni datoriali contenenti il conguaglio tra debiti contributivi e crediti da anticipazioni, facendone discendere l’applicabilità del termine prescrizionale ordinario decennale anzichè quello previsto per i contributi dalla L. n. 335 del 1995, art. 3. Al giudice del rinvio va affidato il compito di verificare, tenendo conto della natura comunque contributiva degli obblighi derivanti da conguaglio effettuato dal datore di lavoro in ipotesi di anticipazione di trattamenti integrativi da parte sua, l’esatto contenuto delle pretese dell’Inps che formarono oggetto del giudizio di opposizione a cartella ed in conseguenza del superiore accertamento valutare il decorso della prescrizione.

8. Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 e art. 5, comma 3 e dell’art. 2909 cod. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la pretesa dell’Inps relativa alla sussistenza dell’obbligo contributivo sulle retribuzioni che si sarebbero dovute corrispondere ai dipendenti nei cui confronti era stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l’illegittimità della collocazione in c.i.g.s. Ed infatti, la Cassa integrazione era stata regolarmente autorizzata; l’illegittimità della collocazione in CIGS era stata dichiarata per violazione dei criteri di scelta; il rapporto pubblicistico attinente alla Cassa integrazione doveva tenersi distinto da quello privatistico riguardante i criteri di scelta; le sentenze indicate nei verbali di accertamento riguardavano esclusivamente il rapporto tra lavoratori ed azienda ed erano volte ad ottenere il risarcimento dei danni, pari alla differenza tra indennità di CIGS e retribuzione; l’INPS era estraneo a detti giudizi e pertanto non poteva far valere l’efficacia riflessa del giudicato intercorso tra altri soggetti.

10. Il motivo non è fondato, come già ritenuto in fattispecie analoga da questa Corte di legittimità (vd. Cass. 2137/2014).

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione.

Nella specie, l’INPS, in quanto titolare di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita giudizialmente, aveva pieno titolo ad avvalersi dei giudicati che avevano dichiarato l’illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori, posto che tali giudicati avevano inciso direttamente sulla avvenuta erogazione dell’integrazione salariale, non più dovuta per effetto di dette sentenze, quale che fosse la causa dell’illegittimità del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Inoltre l’Istituto aveva titolo a richiedere la contribuzione sulle retribuzioni che, per effetto dei giudicati, il datore di lavoro era tenuto a corrispondere ai dipendenti, essendo l’obbligo contributivo verso l’istituto previdenziale direttamente connesso a tutto ciò che il lavoratore riceve o ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti dei prestatori di lavoro siano stati in tutto o in parte soddisfatti (Cass. 13 aprile 1999 n. 3630; Cass. 9 maggio 2005 n. 9579). Come affermato da questa Corte, ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni, questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali; pertanto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 23 agosto 2005 n. 17136).

11. Il quarto motivo, subordinato ai precedenti, lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. sotto il profilo dei limiti temporali derivanti dall’azione di giudicato fatta valere dall’Inps, posto che il giudicato formatosi tra Fintecna s.p.a. e lavoratori era limitato all’arco temporale compreso tra il 1.11.1995 ed il 31.10.1997, mentre la sentenza impugnata ha esteso gli effetti della illegittima collocazione in c.i.g.s. sino al 31.10.1999, considerando l’intero periodo di efficacia del D.M. 28 ottobre 1996. Il motivo è infondato, posto che la Corte d’appello, pur ricorrendo alla non coerente affermazione riportata alla pagina 11 della sentenza secondo cui il periodo di omissione contributiva era stato individuato con riferimento a quello coperto da giudicato, ha in sostanza deciso in modo corretto giacchè ha concretamente valutato il giudicato intervenuto tra Fintecna s.p.a. ed i propri lavoratori come elemento della più complessa fattispecie concreta da cui è sorto l’obbligo contributivo. In particolare, premessa la accertata illegittimità dell’applicazione ai dipendenti interessati della cassa integrazione straordinaria e, quindi, l’assenza di una situazione interna al rapporto di lavoro che determinasse il venir meno dell’obbligo contributivo, la Corte territoriale ha comunque ritenuto ininfluente che il giudicato si fosse attestato in un ambito temporale inferiore posto che i rapporti di lavoro dovevano ritenersi comunque illegittimamente sospesi con la conseguente piena attivazione dell’obbligo retributivo e contributivo. Peraltro, trattandosi di fattispecie eccettuativa rispetto al generale obbligo contributivo, può aggiungersi, sarebbe spettato alla datrice di lavoro allegare e provare la ricorrenza di circostanze idonee a limitare l’obbligo contributivo medesimo posto che questa Corte di cassazione ha ormai da tempo affermato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare le c.d. circostanze eccettuative cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell’ambito di una deroga rispetto all’onere contributivo ordinariamente previsto. Così grava sull’impresa, che invochi il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc.), la prova dell’inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo (vedi: Cass. 1 ottobre 2015, n. 19639; Cass. 16 aprile 2015, n. 7781; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22381; Cass. 7 agosto 2012, n. 14205; Cass. 3 maggio 2012, n. 6671; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21898; Cass. 15 dicembre 2008, n. 29324). Dunque, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver ripristinato il rapporto e versato i contributi relativi, ovvero che vi fosse altra causa legittimante il mancato adempimento.

12. Il quinto motivo, indicato quale “Mezzo subordinato”, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1965,2113 e 2909 cod. civ., artt. 410,411 e 324 cod. proc. civ..

Si afferma che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le conciliazioni stipulate tra il datore di lavoro e dieci lavoratori nel corso dei giudizi vertenti tra gli stessi, non potevano essere travolte dalle sentenze successivamente intervenute in tali giudizi, ma erano pienamente opponibili all’INPS, in quanto estraneo ai giudizi medesimi.

13. Anche tale motivo è infondato. Come più volte affermato da questa Corte, nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza tuttavia che alcuna di esse deduca nel medesimo la sopravvenuta composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto dell’accordo transattivo (Cass. 15 febbraio 2005 n. 3026; Cass. 14 febbraio 2012 n. 2155). Anche qui l’Istituto aveva titolo a richiedere la contribuzione sui corrispettivi che, per effetto dei giudicati, il datore di lavoro era tenuto a corrispondere ai dipendenti, in virtù della connessione esistente tra le retribuzioni e l’obbligo contributivo.

14. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto limitatamente al secondo motivo con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione che, nella prosecuzione del giudizio, si atterrà a quanto indicato nel punto 7 e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigettati tutti i motivi di ricorso ad eccezione del secondo che accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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