Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1166 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19066-2013 proposto da:

F.S., (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di ex legale

rappresentante e ex liquidatore della (OMISSIS) S.R.L. CON SOCIO

UNICO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

GENTILE DA FABRIANO 3, presso l’avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIEL POLO PARDISE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., – SU IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore dott.ssa V.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA 26, presso l’avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO SALVATORE

SPAGNOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1362/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RAFFAELE CAVALIERE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DANIELA JOUVENAL LONG che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: 1. Inammissibilità ex art.

360 bis c.p.c., n. 1 o in subordine manifesta infondatezza del

ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato; condanna aggr. di parte

ricorrente alle spese; statuizione sul c.u.; 2. in subordine,

rimessione alle Sezioni Unite affinchè statuiscano l’ambito di

applicazione, anche ratione temporis, dell’art. 385 c.p.c., comma 4

e, atteso che: 2.1. a fronte di talune sporadiche decisioni della

Suprema Corte (così Sez. 6-3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv.

638887, che ha motivatamente applicato l’art. 385 c.p.c., comma 4),

le argomentate, domande di condanna aggravata alle spese proposte da

parecchi anni dalla Procura Generale sono state (implicitamente)

disattese dalla Suprema Corte, omettendo per altro qualunque

motivazione al riguardo (v. ex multis Cass. n. 23865/2015 e

3349/2016); 2.2. da accertamenti eseguiti dall’Ufficio statistico

della Cassazione emerge che, nel periodo 2006 – 2015, si registrano

soltanto sei condanne aggravate alle spese ex art. 385 c.p.c., comma

4, a fronte delle migliaia di ricorsi dichiarati inammissibili o

manifestamente infondati soprattutto dalla Sesta Sezione (deputata

per l’appunto al c.d. filtro); 2.3 in sede penale la condanna

all’ammenda è adottata normalmente nei casi previsti (art. 616

c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n. 186/ 2000); 2.4. la Corte

Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la

previsione del novellato art. 96 c.p.c. (sent. n. 152/2016), sicchè

a fortiori deve ritenersi immune da qualunque illegittimità

costituzionale anche il più rigoroso precetto dell’art. 385 c.p.c.,

comma 4; 2.5. la doverosa applicazione della condanna aggravata,

potrebbe indurre molti Avvocati a desistere da un ricorso

frettolosamente proposto (anche per evitare la duplicazione del

contributo unificato), così contribuendo efficacemente alla

riduzione del contenzioso pendente.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- F.S. impugna per cassazione la sentenza n. 1362/13 della Corte di Appello di Venezia, emessa in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione, n. (OMISSIS) del Tribunale di Venezia, formulando due distinti motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5).

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata mentre non hanno svolto difese i creditori istanti.

1.1.- Ha ritenuto la Corte di Appello, sulla scia della sentenza 14 ottobre 2009, n. 21834 della Suprema Corte, che in caso di società posta in liquidazione, i criteri di liquidazione dell’attivo aziendale vadano analizzati alla luce del valore di presumibile realizzo in prospettiva meramente liquidatoria e, quindi, statica.

Nel caso di specie, secondo la Corte di Appello non vi erano elementi attuali, nel bilancio della società, idonei a far fronte all’ingente indebitamento, nè i crediti vantati dalla società apparivano concretamente esigibili. Inoltre, non vi era riscontro della sussistenza delle immobilizzazioni materiali indicate in bilancio, nè risultava il valore di presumibile realizzo delle stesse; neppure il valore del marchio appariva dimostrato.

2.1.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il liquidatore della società, affidato a due motivi di impugnazione, rispettivamente per violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 5.

Sull’insussistenza dello stato d’insolvenza e per omessa e/o comunque insufficiente motivazione su fatto decisivo per il giudizio – Sul mancato accertamento dello stato di insolvenza.

Secondo la tesi del ricorrente (a sostegno della quale è richiamata la sentenza 28 gennaio 2008, n. 1760 della Suprema Corte), esposta dopo una breve premessa sulle modalità e la funzione della procedura di liquidazione, non vi erano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza, tant’è che: il bilancio si era chiuso con un utile; vi erano immobilizzazioni per una cifra notevole; vi erano ingenti crediti nei confronti dei clienti. Inoltre, fra le altre, erano state attivate diverse procedure per il recupero dei crediti e dei beni presenti presso terzi, erano in corso trattative per la definizione dei rapporti pendenti ed era stata conclusa una trattativa per la cessione del marchio.

Per contro, sempre secondo la tesi del ricorrente, non vi sarebbe agli atti la prova dell’inesigibilità dei crediti, nè della carenza di valore dei beni strumentali.

In definitiva, sostiene il ricorrente, stante la piena copertura dell’ammontare del passivo in ragione del programma di liquidazione così come delineato in ricorso, non vi sarebbero i presupposti per la declaratoria dello stato d’insolvenza.

2.2.- Con il secondo motivo di impugnazione, con espresso richiamo alle sentenze 26 ottobre 2012, n. 18446 e 23 maggio 2012, n. 8109, il ricorrente lamenta brevemente la mancata presa di posizione della Corte di appello sui dati e rilievi documentali di cui al ricorso.

3.- Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato.

Anche di recente, invero, questa Corte ha ribadito che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 1, n. 13644/2013; Sez. 1, n. 5402/2014).

A tale principio si è attenuta correttamente la Corte di merito.

Quanto al valore delle immobilizzazioni e del marchio – su cui insiste il ricorrente – si tratta di cespiti accertati come inesistenti dalla Corte di appello, la quale ha pure evidenziato l’inesigibilità dei crediti esposti in bilancio.

Nel resto, motivi sono inammissibili perchè veicolano censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.

Giova rimarcare, invero, che è applicabile, nella concreta fattispecie, il contenuto precettivo del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. B) convertito nella L. n. 134 del 2012 (entrata in vigore il 12.8.2012), disposto applicabile alla impugnazione per cassazione della sentenza 7.6.2013 giusta la previsione del comma 3 dell’art. 54 citato.

Le censure motivazionali formulate dal ricorrente, anche mediante richiamo al programma di liquidazione predisposto, sarebbero state inammissibili anche alla luce del testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e lo sono – a maggior ragione – anche alla stregua della nuova formulazione della detta disposizione, posto che nessun vero fatto decisivo trascurato dalla Corte territoriale viene indicato se non gli stessi fatti valutati nella sentenza impugnata e di cui si vorrebbe una diversa lettura.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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