Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11659 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA N. 50, presso

lo studio .^ dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale per atto notaio FILIPPO DURANTI di

Perugia del 19/5/09 n. rep. 53395, che viene allegata in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA DEL 13/2/08, depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR dell’Umbria, con sentenza n. 38/5/08, depositata il 5.5.2008, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso proposto dall’Università degli Studi di Perugia avverso l’avviso di liquidazione, in misura proporzionale, dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa all’atto pubblico di acquisto di un fabbricato, versata dalla contribuente in misura fissa. La CTR ha ritenuto che, per effetto del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 è stata abrogata l’equiparazione delle Università alle Amministrazioni dello Stato, effettuata, ai fini fiscali, dalla L. n. 1073 del 1962, art. 45 e che la tabella allegata al TU sull’imposta di registro prevede la liquidazione in misura fissa per lo Stato (oltre che per gli enti pubblici territoriali, loro consorzi e comunità montale) al quale le Università non possono essere assimilate, dopo l’entrata in vigore della L. n. 168 del 1989, che ne ha riformato l’assetto.

2. L’Università degli Studi di Perugia ricorre per la cassazione della sentenza. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Università deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, punto 7 della Tariffa – parte 1, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”, sostenendo che il quadro legislativo ed interpretativo che assimilava allo Stato le Università – ancorchè dotate di personalità giuridica – quali istituzioni inserite nell’apparato amministrativo dell’istruzione pubblica, non è mutato, ponendo alla Corte il quesito se le stesse siano destinatarie delle agevolazioni di cui 1, comma 1, punto 7 della Tariffa -parte 1 allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte con la sentenza n. 9495 del 2010 ha affermato il principio secondo cui “alle Università, dopo la riforma di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la natura di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che esse non possono essere equiparate allo Stato ai fini del regime tariffario applicabile in materia d’imposta di registro (art. 1, comma 5, Tariffa Parte 1^ all. al D.P.R. n. 131 del 1986) e d’imposta ipotecaria e catastale (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3)”. L’invocato diverso orientamento, espresso da Cass. n. 16169/00 e ribadito da Cass. 8490/09, deve ritenersi superato, a seguito del principio espresso da Cass. S.U. n. 10700/06, in ordine alla natura di enti pubblici autonomi e – e non più di organi dello Stato – riconoscibile alla Università a seguito della riforma di cui alla L. n. 168 del 1989.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio, perchè manifestamente infondato”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, che pertanto il ricorso va rigettato;

che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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