Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11659 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 16/06/2020), n.11659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12880/2014 proposto da:

Consorzio Area Sviluppo Industriale di Foggia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Vittoria Colonna 32, presso lo studio dell’avvocato De Santis

Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Cerisano Gianni,

Consiglio Gerardo, Consiglio Pasquale, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Saturnia 14,

presso lo studio dell’avvocato Di Donato Barbara, rappresentato e

difeso dall’avvocato La Cava Francesco, con procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 723/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione notificata il 6.3.92, C.L. convenne innanzi al Tribunale di Foggia il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia e l’Agenzia per l’Area di Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, esponendo: che erano stati emessi a favore di entrambi gli enti convenuti due decreti d’occupazione temporanea di terreni di sua proprietà, rispettivamente nel 1971 e 1979; che, nel secondo procedimento, era stato emesso decreto d’esproprio il 14.4.87, dopo la scadenza dell’occupazione temporanea; di aver impugnato tale decreto innanzi al giudice amministrativo.

Pertanto, l’attore chiese, previa disapplicazione del decreto d’espropriazione, il risarcimento dei danni relativi all’eventuale irreversibile trasformazione dei terreni di sua proprietà e per il relativo mancato godimento, nonchè la restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate, con connesso risarcimento.

Si costituì il Consorzio ASI di Foggia.

Con sentenza del 9.6.05 il Tribunale rigettò la domanda; avverso tale sentenza il C. propose appello. Integrato il contraddittorio con il Ministero delle Infrastrutture, con sentenza del 25.8.11 la Corte d’appello di Bari rigettò l’appello, limitatamente al rapporto con il Ministero, rilevando che il decreto d’espropriazione era stato ritenuto legittimo con sentenza del Tar emessa il 9.10.97, passata in giudicato; con contestuale pronuncia non definitiva sull’appello nei confronti del Consorzio, la Corte territoriale rigettò l’impugnazione, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio. Con sentenza del 9.4.13, la Corte d’appello determinò l’indennità d’esproprio nella somma di Euro 293.793,58 e l’indennità d’occupazione nella somma di Euro 111.963,53, ordinando al Consorzio di versare le suddette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratta la somma già versata.

Il Consorzio propone ricorso per cassazione avverso le sentenze non definitiva del 2011 e definitiva del 2013, affidato a quattro motivi. Resiste C.L. con controricorso, illustrato con memoria.

Con ordinanza interlocutoria emessa l’11.6.19, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei due gradi di merito.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte territoriale, nel determinare le indennità d’esproprio e di occupazione, affermato di aver pronunciato sull’appello del C. quale giudice di primo grado, in quanto la domanda indennitaria non era stata in realtà proposta in primo grado, ma formulata per la prima volta nelle conclusioni dell’atto d’appello, avendo invece l’attore introdotto una causa risarcitoria lamentando l’illegittimità dell’espropriazione.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., commi 3 e 4, art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente interpretato e qualificato la domanda proposta dal C. quale opposizione alla stima, mentre essa era invece da qualificare come domanda risarcitoria. Inoltre, il ricorrente lamenta la nullità della domanda per incertezza del petitum.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 c.c. e segg., in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 19, per l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità d’espropriazione e di occupazione, nonchè vizio di ultrapetizione con riferimento a quest’ultima indennità. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte di merito, non avendo qualificato la domanda del C. come risarcitoria, non abbia ritenuto che il relativo diritto sarebbe stato prescritto per decorso del decennio di cui all’art. 2946 c.c., poichè il decreto d’esproprio fu emesso 19 anni prima della domanda stessa, mentre per l’occupazione il termine di prescrizione decorreva dalle singole annualità.

Con il quarto motivo è dedotta l’erronea ed insufficiente motivazione sul criterio di stima delle indennità d’esproprio e d’occupazione, nonchè violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32,37 e 50, in quanto la Corte d’appello, recependo acriticamente le conclusioni del c.t.u., ha determinato l’indennità sulla base di un valore stimato in una data successiva allo stesso esproprio, senza tener conto che la procedura ablativa fu finalizzata all’attuazione del piano regolatore ASI, liquidando l’indennità d’occupazione temporanea nonostante il C. non avesse mai abbandonato il terreno espropriato.

Anzitutto, va rilevato che è infondata l’istanza formulata in data 22.1.2019 dal difensore del C. il quale ha chiesto l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso del suo assistito (avvenuto l’11.9.17). Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass., n. 1757/16; n. 24635/15).

I primi due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono infondati.

Al riguardo, va osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, nel corso del giudizio proposto per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, sopravvenga il rituale e tempestivo decreto di espropriazione, la domanda risarcitoria si converte automaticamente in quella di opposizione alla stima, senza necessità di espressa domanda di liquidazione dell’indennità, stante la garanzia costituzionale secondo cui la proprietà non tollera il sacrificio senza adeguato ristoro per il titolare (Cass., n. 15936/17; n. 18975/11). Tale principio è stato applicato anche nel caso in cui la parte abbia denunciato l’illegittimità della procedura espropriativa, e, quindi, del decreto di esproprio, poi ritenuto in appello valido e tempestivo (Cass., n. 4358 del 2003; 23772 del 2004).

Nel caso concreto, il decreto d’espropriazione fu emesso anteriormente alla notificazione della citazione introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale, in cui il C. aveva contestato l’illegittimità del suddetto decreto d’espropriazione, essendo pertanto operante la conversione della domanda risarcitoria in quella indennitaria nel procedimento innanzi alla Corte d’appello quale giudice di primo grado.

Dagli atti emerge, peraltro, che la Corte territoriale abbia interpretato correttamente la domanda del C., mediante l’accertamento, insindacabile in questa sede, che l’attore, in primo grado, all’udienza del 17.6.96, aggiunse o sostituì all’originaria domanda risarcitoria quella relativa alle due indennità.

Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente si duole che la Corte di merito, nella sentenza definitiva del 2013, abbia rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità d’espropriazione poichè non era stata formulata la relativa domanda, neppure in subordine a quella risarcitoria, avendo l’attore fatto riferimento all’indennità d’espropriazione solo nelle conclusioni dell’atto d’appello in maniera generica.

Ora, va osservato che la suddetta conversione della domanda risarcitoria nella domanda indennitaria – oggetto di esame in ordine ai primi due motivi – determina l’infondatezza dell’eccezione sollevata, in quanto la notifica della citazione nel 1992 interruppe il termine decennale rispetto alla data del decreto d’espropriazione emesso nel 1987.

Circa l’indennità d’occupazione, giova anzitutto evidenziare che il ricorrente non indica in quale atto avrebbe sollevato l’eccezione di prescrizione, per cui il ricorso è privo di autosufficienza in ordine a tale profilo; invece, dalla sentenza impugnata si evince che fu eccepita la prescrizione solo riguardo all’indennità d’espropriazione, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.

Al riguardo, va richiamato l’orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che censuri la statuizione del giudice d’appello per aver ritenuto precluso l’esame dell’eccezione di prescrizione, oggetto di pronuncia di rigetto da parte del tribunale, perchè non formulata con specifico motivo di appello incidentale, ha l’onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene errata tale statuizione, il tenore della sua eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, la sentenza di primo grado che l’abbia esaminata (o non esaminata), evidenziando la pretesa tempestività nonchè le ragioni del rigetto (ovvero gli elementi da cui desumere il suo omesso esame), e non può limitarsi a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo (Cass., n. 21645/14; n. 20405/06).

Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente, nel lamentare che la stima dell’indennità d’esproprio non sia stata corretta perchè non correlata alla data del decreto, formula una critica generica diretta al riesame del merito. Inoltre, la doglianza afferente all’insufficienza argomentativa – per aver il giudice d’appello recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. circa la giustificazione dello scostamento di tale stima dal valore all’attualità – è parimenti inammissibile poichè fondata sulla versione inapplicabile ratione temporis dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Infine, la doglianza relativa al fatto che il C. non avrebbe mai abbandonato il fondo ablato appare anche riferirsi a questione nuova, non desumibile dagli atti.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente il pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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