Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11659 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3783-2007 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CARDONI CESARE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONTICELLI GUIDO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RAPOLANO TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1601/2005 del GIUDICE DI PACE di SIENA del

24.11.05, depositata il 09/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Siena (l’identificazione della sede giudiziaria, indicata in ricorso, ma omessa nell’intestazione della sentenza, è possibile sulla base delle annotazioni di data e luogo apposte dal cancelliere) con sentenza del 9 dicembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da B.G. avverso il comune di Rapolano Terme, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), con il quale era stata contestata violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 gennaio 2007, svolgendo tre censure. Il comune è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Infondatamente il primo motivo lamenta violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 384 reg. C.d.S., in ordine alla mancata contestazione immediata dell’infrazione. Il ricorso da atto che il verbale reca la motivazione di tale omissione, causata dal fatto che gli agenti erano impegnati in altra contestazione ad altro trasgressore, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’art. 200 C.d.S. prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore “quando possibile”, e cioè – secondo quanto chiarito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 – non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, (19902/09) che lo stesso art. 384 riporta.

L’elencazione, contenuta nell’art. 384 del reg. esec. C.d.S., dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi completa, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare – con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua – se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza (7415/09).

Nel caso di specie la giustificazione dell’omissione riportata nel verbale, e di cui si da atto in ricorso, era pienamente sufficiente allo scopo, come ritenuto dal giudice di pace. E’ infatti ben possibile che agenti verbalizzanti impegnati nelle formalità di altra contestazione riescano a individuare un veicolo attraverso l’apparecchiatura elettronica ed annotare gli estremi della violazione, senza riuscire a intercettarlo tempestivamente per contestare al conducente l’infrazione nell’immediatezza del fatto.

L’intralcio della pattuglia o di una delle pattuglie con l’altro conducente da pienamente conto della giustificazione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio(Cass. 19032/08). Rimane pertanto priva di rilievo e puramente congetturale la tesi di parte ricorrente, secondo cui nelle operazioni erano impegnate due pattuglie, presumibilmente poste a monte e a valle della strada, e che una di esse potesse immediatamente contestare l’infrazione.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui il ricorrente sì duole della mancata applicazione della normativa in tema di taratura delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità. A partire da Cass. 23978/07 si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (cfr. anche Cass. 29333/08).

Non v’è motivo di discostarsi da tale insegnamento.

il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S. e della L. n. 65 del 1986, art. 3. Parte ricorrente sostiene che non sarebbe stata provata l’inclusione del tratto di strada in cui è avvenuto il rilevamento dell’infrazione nell’ambito del territorio comunale di Rapolano. Deduce inoltre che i servizi di polizia stradale dei vigili urbani non possono estendersi fuori dai centri abitati senza il coordinamento preventivo del Ministero dell’Interno. Anche questa censura è manifestamente infondata. La prima doglianza perchè il ricorso non indica nessuna risultanza processuale atta a smentire quanto ritenuto dalla sentenza impugnata in ordine al territorio in cui avvenne il rilevamento. La seconda (questione del Coordinamento Ministeriale) perchè inammissibile: non risulta infatti sollevata in precedenza davanti al giudice di pace.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimato Comune.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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