Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11659 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DITTA FURCI TESSUTI, in persona del titolare, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio

dell’avvocato TERADI ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BARDARI NICOLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC F.G. DI F.G.

A., I.N.P.S., M.R., M.G., P.

B., D.S.A., MO.GI., V.

A.M., V.F.S., BANCA INTESA GESTIONE

CREDITI S.P.A., UNICREDIT BANCA S.P.A., C.R.,

C.P., CA.PA., M.C.M.,

M.C.L., ETR S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1172/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 6/05/2014, depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito l’Avvocato ICRADI Antonio difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 28 luglio 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro, ha respinto l’appello proposto, sull’impugnazione L. Fall., ex art. 100, dalla Ditta F. Tessuti di V. F., contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l’opponente al pagamento delle spese del giudizio.

Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora qui rileva, l’appellante non era legittimato all’impugnazione essendosi reso cessionario del credito già della s.n.c. T. e P., ammesso al concorso, poichè secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13221 del 1991) nel caso di cessione del credito successiva all’ammissione allo stato passivo, il cessionario deve proporre istanza di ammissione mediante insinuazione tardiva, ai sensi della L. Fall., art. 101, con la conseguenza che il conseguimento della posizione creditoria sarebbe avvenuta in epoca successiva all’instaurazione del giudizio L. Fall., ex art. 100 e senza che la successiva insinuazione potesse sanare l’originario difetto della legittimazione.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il F., con atto notificato il 9 dicembre 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme della legge fallimentare (L. Fall., artt. 98 e 115) e del codice di rito civile (artt. 75, 99, 100 c.p.c.) e di legge sostanziale (art. 1264 c.c.).

La Curatela fallimentare e gli altri creditori non hanno svolto difese. Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, con riferimento alla legittimazione del creditore cessionario di un credito già ammesso al passivo, ai sensi dell’art. 100 (applicabile ratione temporis) il ricorrente rettamente invoca l’applicazione del principio di diritto che questa Corte ha affermato, con una chiara overruling giurisprudenziale:

a) “Il cessionario di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non è tenuto a presentare domanda di insinuazione L. Fall., ex art. 101, attesa la mancanza di novità del credito ed alla luce del nuovo testo della L. Fall., art. 115, comma 2, risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso” (Sez. 1, Sentenza n. n. 15660 del 2011);

b) “In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (L. Fall., art. 56, comma 2) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (L. Fall., art. 127, u.c.), restando altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura.

Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato già ammesso al passivo, il cessionario dovrà limitarsi a seguire la procedura prevista dalla L. Fall., art. 115, mentre, ove il credito non sia stato ancora ammesso al passivo, dovrà dare anche la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento se venga in discussione la sua opponibilità” (Sez. 1, Sentenza a n. 15660 del 2011);

che, di conseguenza, il la legittimazione dell’opponente deve essere esaminata e risolta alla luce dei richiamati principi, tenuto conto che il primo di essi si riferisce, per espressa menzione, anche ai fallimenti dichiarati anteriormente alla riforma (“E’ da ritenere, in altri termini, che anche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente sia applicabile il meccanismo previsto dal nuovo L. Fall., art. 115, comma 2, che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario, così come, pur in mancanza di un’espressa disciplina, avevano già ritenuto la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito. La riprova di ciò va vista nella parte del nuovo enunciato normativa, là dove si afferma che il curatore procede alla merci “rettifica formale” dello stato passivo. Una conferma, quindi, che “nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori” (Sezione 1^ – 11 settembre 2007, n. 19097)).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta –

1 Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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