Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11658 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

CHIARINI PICONE C, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2 008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO del 26.5.08, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. G.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di recupero di credito di imposta relativo al 2002, la C.T.R. Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso opposto.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, “nonchè omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione”, si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe inesistente in quanto totalmente avulsa dall’oggetto del contendere e dalle eccezioni processuali e di merito sollevate dalle parti) presenta diversi profili di inammissibilità, dovendo innanzitutto rilevarsi che non risulta proposto il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. anche nell’ipotesi di denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 nè risulta esposta l’indicazione richiesta, dall’ultima parte del suddetto articolo, in ipotesi di denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Peraltro, l’esposizione del motivo risulta generica – in quanto non chiarisce in concreto in cosa si sarebbero realizzati i vizi denunciati – e priva di autosufficienza, non riportandosi in ricorso il testo degli atti dai quali si evincerebbero i suddetti vizi (ad es., l’atto introduttivo, la sentenza di primo grado, l’atto d’appello) ed avendo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ripetutamente affermato l’operatività del principio di autosufficienza anche in relazione alla denuncia di errores in procedendo. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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