Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11658 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3722/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – SEZIONE PUBBLICA SICUREZZA DI CATANIA in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2005 del GIUDICE DI PACE di RAMACCA del

16.11.05, depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Ramacca con sentenza del 30 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da I.S. avverso il Ministero degli Interni per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a violazione dell’art. 180 C.d.S..

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 gennaio 2007; I. è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

L’esame degli atti consente di verificare che parte ricorrente ha omesso la produzione della copia conforme della sentenza impugnata.

Già la nota di deposito reca la cancellatura della parola “autentica” nella riga prestampata relativa alla produzione di copia autentica della sentenza impugnata. Detta produzione non risulta neanche dall’esame del fascicolo.

Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2.

Non v’è luogo a pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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