Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11658 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto da:

TRIBUNALE DI TORINO, con ordinanza del 13 marzo 2015, comunicata il

29 aprile 2015, nelle cause riunite pendenti fra:

K.R.;

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.;

vista le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SANLORENZO RITA che nella relazione scritta ha chiesto di dichiarare

la competenza del Giudice del lavoro di Alessandria.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO MAGDA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

K.R., socia lavoratrice della Punto Service coop. sociale a r.l., con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 48, ha impugnato il licenziamento intimatole dalla società e, con separato atto di citazione ha chiesto al Tribunale delle imprese di Torino di annullare la delibera con la quale, per gli stessi motivi posti a base del licenziamento, era stata decisa la sua esclusione dalla società.

Il Giudice del Lavoro di Alessandria, stante la pendenza fra le parti di tale secondo giudizio, ha declinato d’ufficio la propria competenza in favore del Tribunale delle imprese di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, come modificato dalla L. n. 27 del 2012.

Il Tribunale di Torino ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza.

La competenza appartiene al Giudice del Lavoro di Alessandria.

Secondo quanto già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. ord. nn. 24917/014, 19975/015), qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa ed il rapporto associativo vengano a cessare per cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell’impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l’altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell’art. 40 c.p.c., comma 3.

Il principio della vis attractiva del rito del lavoro è infatti diretto a garantire interessi di rilevanza costituzionale, sicchè alla norma processuale che lo sancisce deve riconoscersi carattere generale e preminente anche nel mutato contesto delineato dalla L. n. 27 del 2012: in conformità a tale principio la locuzione “ragioni di connessione” di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, deve essere pertanto interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico ed al rapporto lavorativo, comporta il radicamento delle cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.

Va in conclusione dichiarata la competenza a decidere del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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