Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11657 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3698-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRAPANI in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 446/2005 del GIUDICE DI PACE di ALCAMO,

depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Alcamo con sentenza del 7 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da C.V.A. avverso il Prefetto di Trapani per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Trapani il 24.1.2005. La sentenza riteneva fondato il motivo di opposizione concernente l’inattendibilità del rilievo automatico della velocità, a causa dell’omessa taratura dell’apparecchiatura utilizzata.

Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2006. Parte opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione proposta dall’avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. E’ vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonchè’ il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr per riferimenti Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06;

21624/06). Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/06).

Il ricorso denuncia violazione della L. n. 273 del 1991 e dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6 e relative norme di esecuzione, sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata si fonda sulla presunta necessità di tarature periodiche dell’apparecchio usato per la rilevazione. Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale di taratura.

Il motivo è fondato. Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito (in particolare cfr. 29333/08).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. Poichè risultano altri motivi di opposizione non esaminati dal primo giudicante, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che in sede di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Alcamo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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