Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11656 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SII SPA (OMISSIS) in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA – gruppo Equitalia – Agente per la Riscossione

dei Tributi della provincia di Bergamo, Brescia, Corno, Lecco, Lodi,

Milano, Pavia, Sondrio, Varese in persona dell’amministratore

delegato legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio degli avvocati ERMETES

AUGUSTO e ERMETES PAOLO, giusta procura speciale ad litem per atto

notaio Laura Cavallotti di Milano, in data 13.10.09, n. rep. 8.909,

che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 49/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 31.3.08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il controricorrente (Fallimento Sii SpA) l’Avvocato Tommaso

Manferoce che si riporta agli scritti difensivi;

udito per la resistente (Equitalia Esatri SpA) l’Avvocato Augusto

Ermetes che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti del fallimento S.I.I. s.p.a. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza n. 49/4 5/08 con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento concernente Iva relativa all’anno 1988 emessa dall’Esatri di Milano a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio di Roma (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado (con la quale la C.T.P. di Milano si era ritenuta competente solo a verificare la legittimità della cartella emessa dall’Esatri di Milano “con esclusione di quanto attinente all’Ufficio Roma (OMISSIS)”) annullava la cartella opposta. In particolare, premesso che il giudice competente a decidere sui vizi della cartella è tale non solo con riguardo ai vizi formali della stessa ma anche con riguardo ai vizi “sostanziali”, i giudici d’appello rilevavano che la sentenza sulla cui base era stata emessa la cartella non era opponibile al fallimento e pertanto nei confronti di quest’ultimo non poteva essere fatto valere alcun debito tributario ad essa conseguente.

Preliminarmente deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto nel controricorso, il ricorso (consegnato per la notifica il 6.7.09 avverso sentenza notificata il 6.5.09) deve ritenersi tempestivo, cadendo il 5 luglio 2009 di domenica.

Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4 rilevando che, quando si contesta l’iscrizione a ruolo evocando in giudizio l’ente impositore che tale iscrizione ha effettuato, la competenza spetta alla C.T.P. del luogo in cui ha sede l’ente impositore, senza che rilevi che l’iscrizione a ruolo sia stata esternata con cartella notificata da concessionario avente sede in luogo diverso) è, prima di ogni altra possibile considerazione, inammissibile.

Premesso infatti che il motivo in esame pone in discussione la competenza della C.T.P. di Milano senza che la relativa decisione (affermativa della competenza a decidere sulla legittimità della cartella, sia pure “con esclusione di quanto attinente all’Ufficio Roma (OMISSIS)”, secondo quanto riportato nella sentenza d’appello, e comunque non derogatoria della propria competenza territoriale a decidere sulla proposta opposizione alla cartella), peraltro impugnata solo dalla curatela, risulti censurata sul punto, occorre evidenziare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5 dispone che l’incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce (pertanto non in ogni stato e grado) . Nè potrebbe peraltro ritenersi che in questa sede si intenda, attraverso il rilievo dell’incompetenza del giudice di primo grado porre in discussione la competenza del giudice d’appello, atteso che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, u.c. individua per la C.T.R. un criterio di competenza funzionale che fa esclusivo riferimento alla circoscrizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1 per avere i giudici d’appello deciso nel merito la controversia senza rimessione al primo giudice, benchè quest’ultimo avesse dichiarato di non essere competente a decidere sulla questione attinente all’attività dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma (OMISSIS)) è manifestamente infondato.

Se infatti è vero che, a norma del comma primo lettera a) dell’art. 59 citato, la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata, dal primo giudice, è anche vero che nella specie non si è avuta una sentenza declinatoria della competenza da parte dei giudici di primo grado, i quali si sono ritenuti competenti a decidere sulla legittimità della cartella (e quindi sull’impugnazione proposta contro di essa), sia pure “con esclusione di quanto attinente all’Ufficio Roma (OMISSIS)”, laddove i giudici d’appello non hanno ritenuto una competenza invece negata dai primi giudici, ma hanno invece ritenuto che la competenza a decidere sulla legittimità della cartella opposta (affermata dai giudici di primo grado) comportasse l’esame di tutti i vizi della cartella medesima, ivi compresa l’emissione della medesima nei confronti di soggetto non tenuto al debito tributario di cui la medesima cartella porta gli estremi, e tale affermazione non è stata oggetto di censura in questa sede.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.100,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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