Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11656 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 16/06/2020), n.11656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15503/2015 proposto da:

Cedim Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Della Valle 4, presso

lo studio dell’avvocato Tuccillo Mario, rappresentata e difesa

dall’avvocato Tundo Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Asl Napoli – (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1869/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda proposta nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) dalla Cedim srl, in regime di accreditamento provvisorio, per il pagamento del saldo delle prestazioni di radiologia diagnostica e per immagini effettuate nell’anno 2004.

Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che Cedim non avesse assolto all’onere di provare il possesso della c.o.m. (capacità operativa massima), quale fatto costitutivo dell’azionata pretesa.

La Corte d’appello di Napoli, nella dichiarata contumacia della ASL Napoli, ha rigettato il gravame con sentenza del 30 aprile 2014.

La corte, pur ritenendo che la prova della c.o.m. fosse stata offerta dalla Cedim, ha giudicato la domanda comunque infondata (e ha dunque confermato la sentenza impugnata) sulla base di diversa motivazione, avendo ritenuto che la Cedim non avesse dimostrato il non superamento del tetto di spesa e il mancato esercizio della regressione tariffaria da parte dell’ASL; peraltro, la Corte ha osservato in motivazione che il Centro diagnostico aveva diritto al pagamento della sola anticipazione, mentre il credito per il residuo non era certo, liquido ed esigibile.

Avverso questa sentenza la Cedim ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrato da memoria; la ASL Napoli 1 non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere la corte erroneamente ritenuto che le questioni del superamento del tetto di spesa e della regressione tariffaria fossero state “riproposte” in appello dalla ASL Napoli (OMISSIS) e, quindi, per avere esaminato d’ufficio questioni non devolute ai giudici di appello nè esaminate dal tribunale, sulle quali non si era sviluppato il contraddittorio tra le parti.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale ha rigettato il gravame della Cedim sulla base di una ratio decidendi – riguardante la questione della regressione tariffaria introdotta dall’ASL Napoli nel giudizio di primo grado diversa da quella (riguardante il possesso della c.o.m.) enunciata dal tribunale a fondamento della sentenza impugnata, senza tuttavia che nel giudizio di appello l’ASL – dichiarata contumace per irritualità della costituzione – avesse specificamente riproposto la questione della regressione tariffaria.

Detta questione non era rilevabile d’ufficio dal giudice, costituendo un fatto impeditivo che era onere dell’ASL debitrice allegare e provare (cfr. Cass. n. 32416 del 2019, n. 3403 del 2018) e dunque, essendo stata assorbita dal primo giudice, avrebbe dovuto essere specificamente e univocamente riproposta in appello dall’ASL vittoriosa, a norma dell’art. 346 c.p.c., con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (cfr. Cass. SU n. 7940 del 2019). La contumacia in appello dell’ASL ha reso evidente che tale riproposizione non v’è stata, tanto più che non sarebbe stato idoneo il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame l’eccezione (cfr. Cass. n. 20520 del 2018, n. 22689 del 2009).

In accoglimento del motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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