Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11656 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3627/2007 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IANNOTTA SALVATORE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3787/2 005 del GIUDICE DI PACE di COSENZA del

24.11.05, depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Cosenza con sentenza del 29 novembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da N.A. avverso il Ministero dell’Interno – Prefetto di Cosenza per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polstrada di Cosenza, relativo a guida di un motociclo senza casco protettivo. L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 gennaio 2007, articolato su due motivi. L’amministrazione è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S.. L’opponente espone che aveva lamentato la omessa contestazione immediata dell’infrazione, giustificata dal verbale soltanto con l’affermazione che gli agenti erano entrambi impegnati in altra contestazione. Il secondo motivo lamenta vizi di motivazione con riguardo alla medesima omissione, che avrebbe comportato l’impossibilità per gli agenti di constatare che il veicolo non apparteneva al N. e che egli non era il conducente. Il ricorso è manifestamente infondato.

in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’art. 200 del codice medesimo prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore “quando possibile”, e cioè – secondo quanto chiarito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 – non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, (19902/09) che lo stesso art. 384 riporta.

L’elencazione, contenuta nell’art. 384 del reg. esec. C.d.S., dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma èr come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare – con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua – se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza (7415/09). Nel caso di specie la giustificazione dell’omissione riportata nel verbale e di cui si da atto in ricorso era pienamente sufficiente allo scopo, come ritenuto dal giudice di pace. E’ infatti ben possibile che agenti verbalizzanti impegnati nelle formalità di altra contestazione riescano a individuare un motociclista senza casco ed annotare la targa del veicolo senza riuscire a intercettarlo tempestivamente per contestargli l’infrazione nell’immediatezza del fatto.

Inoltre l’attestazione contenuta nel verbale circa l’individuazione del veicolo deve essere contestata mediante querela di falso, rimanendo altrimenti intangibile, nei limiti esplicitati dalle Sezioni Unite (Sez. Un 17355/09).

Da ultimo va rilevato che il ricorso, in un frammento finale del secondo motivo, espone che la nullità del verbale era stata eccepita anche “per omessa notifica del provvedimento di fermo del veicolo”, senza che il giudicante avesse motivato il rigetto.

Trattasi di profilo di ricorso inammissibile per duplice ordine di ragioni. In primo luogo il ricorrente doveva lamentare non il difetto di motivazione, ma l’omessa pronuncia su un motivo di opposizione. In secondo luogo va rilevato che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (SU 15781/05).

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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