Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11656 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1619-2013 proposto da:

FALLIMENTO SPINELLI TRASPORTI SRL, (OMISSIS), in persona dei

curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PAVONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CORINALDESI, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALLA MARCHE SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il

15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Equitalia Marche s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento della Spinelli Trasporti s.r.l. ed ha riconosciuto collocazione privilegiata speciale al credito tributario di Euro 222.294,32 insinuato dalla società, che il G.D. aveva ammesso al chirografo.

Il giudice del merito ha ritenuto infondata l’eccezione svolta dal curatore ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4 L. fall. e, richiamando il principio enunciato da Cass. S.U. n. 16060/01, ha escluso che, in sede di formazione dello stato passivo, il creditore che chiede il riconoscimento di un privilegio speciale debba dare indicazione del bene oggetto della causa di prelazione.

Il decreto è stato impugnato dal curatore del Fallimento della Spinelli Trasporti con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Equitalia Marche s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

2) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 93, comma 3, n. 4) della l. fall., artt. 2746, 2755 e2775 c.c., deduce che il principio di diritto sul quale il tribunale ha fondato la decisione – enunciato dalle S.U. con riguardo a fattispecie soggetta, ratione temporis, alla disciplina anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 – non è più applicabile nell’attuale regime.

3) Il motivo appare manifestamente fondato.

Il Fallimento della Spinelli Trasporti è stato dichiarato il 18.12.09 ed è dunque soggetto alla disciplina introdotta dalD.Lgs. n. 5 del 2006 e succ. modd.

L’art. 93, comma 3, n. 4) L. fall. novellato, applicabile ratione temporis, stabilisce che il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere “l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”; il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede poi che, se tale requisito è omesso o del tutto incerto, “il credito è considerato chirografario”.

Il tenore testuale delle predette disposizioni non lascia spazio ad una diversa interpretazione: non v’è dubbio, pertanto, che nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo (cfr. Cass. n.7287/013).

Va escluso, per contro, che possa farsi applicazione del principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 16060/01 che, come correttamente rilevato dal ricorrente, fa riferimento a fattispecie regolata dall’art. 93 l. fall. ante riforma, norma che, ai fini del riconoscimento del privilegio generale o speciale, si limitava a richiedere che il creditore indicasse le ragioni della prelazione.

Il tribunale ha dunque errato nel riconoscere collocazione privilegiata speciale al credito di Equitalia Marche, che nella domanda non aveva individuato i beni oggetto di prelazione.

Resterebbero assorbiti i due successivi motivi del ricorso, che ripropongono la medesima questione sotto il profilo dell’error in procedendo e del vizio di motivazione.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e per la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione anche per le spese del prese (e giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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