Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11655 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P. (OMISSIS), G.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SERI MANUEL, giusta procura alla lite a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e sul ricorso 16221-2009 proposto da:

C.P. (OMISSIS), G.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SERI MANUEL, giusta procura alla lite a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e sul ricorso 16224-2009 proposto da:

C.P. (OMISSIS), G.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SERI MANUEL, giusta procura alla lite a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e sul ricorso 16225-2009 proposto da:

C.P. (OMISSIS), G.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SERI MANUEL, giusta procura alla lite a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso le decisioni n.ri 4431/2008 (per il ricorso R.G. 16225/09) +

4432/08 (per il ricorso R.G. 16224/09) + 4433/08 (per il ricorso R.G.

16221/09) + 4434/08 (per il ricorso R.G. 15996/09) tutte della

Commissione Tributaria Centrale di ROMA del 14.4.08 e depositate il

12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.P. e G.L. propongono ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relativo all’anno 1984, la C.T.C., in riforma della sentenza d’appello, confermava l’operato dell’Ufficio.

2. All’odierna adunanza sono stati fissati altresì i ricorsi numero 16225/2009, 16224/2009 e 16221/2009 avverso altrettante sentenze della C.T.C. che hanno deciso, confermando l’operato dell’Ufficio, controversie relative ad impugnazioni di avvisi di accertamento riguardanti Irpeg e Ilor rispettivamente relativi agli anni di imposta 1981, 1982 e 1983. Tali ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.

Il primo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti (col quale si deduce vizio di motivazione) è inammissibile perchè risulta carente con riferimento alla previsione della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, a norma del quale, in relazione alla denuncia di vizio di motivazione, è richiesta la proposizione di che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto o dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria.

Nella specie, infatti, l’esposizione del motivo risulta arricchita di numerosi “quesiti di diritto” non richiesti in relazione al vizio denunciato – ma non risultano evidenziati in maniera chiara e precisa (tanto meno in una indicazione riassuntiva e sintetica costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, v. Cass. n. 8897 del 2008) specifici fatti controversi e, soprattutto, non vengono forniti elementi circa il carattere decisivo di tali fatti.

E’ in proposito da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una “questione” o un “punto”, posto che il citato art. 360 c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo. La modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. E’ peraltro in ogni caso da aggiungere che il motivo in esame è privo di autosufficienza.

In particolare, è da rilevare, in relazione ad alcune circostanze che, secondo i ricorrenti, non sarebbero state tenute in considerazione dai giudici di merito (il fatto che l’Ufficio non aveva effettuato accertamento a carico dei contribuenti per l’anno 1985; la asserita sostanziale coincidenza del ricarico ipotizzato con quello realmente praticato; la asserita insussistenza di alcune violazioni formali e la asserita assoluta irrilevanza di altre ai fini della determinazione della materia imponibile) che esse non risultano accertate dalla sentenza impugnata e che i ricorrenti si limitano ad evidenziare che esse sarebbero state dedotte in una memoria difensiva, ma non indicano i documenti dai quali esse risulterebbero nè precisano la sede processuale in cui tali documenti sarebbero stati prodotti, come previsto dall’art. 366 c.p.c. nell’interpretazione delle sezioni unite di questa Corte (v.

SU n. 7161 del 2010), e neppure riportano in ricorso il contenuto dei suddetti documenti, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, limitandosi all’uopo ad indicare una serie di sentenze (emesse dalla Commissione Tributaria di primo grado di Macerata e dal Tribunale di Macerata), senza precisare se ed in quale sede processuale esse sono state prodotte, senza riportarne con precisione il relativo contenuto, ma soprattutto senza specificare se esse sono o meno coperte da giudicato (con eventuale indicazione della sede processuale di produzione della relativa attestazione), circostanza che potrebbe attribuire rilevanza all’accertamento in fatto eventualmente in esse contenuto. Il secondo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2) è inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di diritto proposti. Invero, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla sola lettura di esso, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, laddove i quesiti proposti nella specie non solo sono formulati in maniera da non consentire a questa Corte di comprendere, in base alla sola lettura del quesito, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

tra le altre SU n. 2658 del 2008), ma non contengono tutte le informazioni necessarie a consentire a questa Corte una risposta utile ai fini della definizione della controversia.

Peraltro, prescindendo da quanto precede, è in particolare da evidenziare che i quesiti in esame non pongono soltanto una questione di diritto, ma implicano e presuppongono valutazioni in fatto (ad esempio circa la consistenza, l’entità, la gravità delle irregolarità dedotte, la loro idoneità o meno a compromettere le risultanze contabili e il bilancio nel suo complesso e la loro attitudine o meno a pregiudicare una contabilità sistematica) che dalla sentenza impugnata non risultano compiute, con la inammissibile conseguenza che il giudice di legittimità, per poter risolvere le questioni di diritto prospettate nei termini di cui ai quesiti in esame, dovrebbe prima procedere alle suddette valutazioni ovvero accettare come pacifici fatti che non risultano tali alla stregua della sentenza impugnata (v., con riguardo al quesito di diritto involgente una quaestio facti, tra le altre, S.U. n. 23860 del 2008).

Infine, pur nella attenta considerazione delle argomentazioni contenute nelle memorie depositate dai ricorrenti ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il collegio ritiene di non potere ignorare espresse previsioni di inammissibilità contenute in norme (artt. 366 e 366 bis c.p.c.) applicabili ratione temporis alla fattispecie ed altresì di non potersi discostare, in assenza di valide ragioni, dalle numerosissime pronunce di questa Corte (anche a sezioni unite) che, nell’esplicazione della funzione nomofilattica, hanno interpretato le suddette norme.

I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce al presente i ricorsi numero 16225/2009, 16224/2009 nonchè 16221/2009 e li dichiara inammissibili. Condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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