Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11655 del 07/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Q.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
BARBATELLI GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LA CURATELA DEL FALLIMENTO SILVARIN S.R.L., in persona del curatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,
presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato PARRILLI GIUSEPPINA, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCCOOP, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Prof. ROSAPEPE Roberto, giusta procura su foglio
separato al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il
23/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso L. Fall., ex art. 98, comma 3, la Sig.ra Q.A., in qualità di creditore concorrente, impugnava l’ammissione al passivo del fallimento Silvarin s.r.l. del credito della Banca della Campania s.p.a. sul presupposto che quest’ultimo inesistente, attesa la sua natura usuraria ed anatocistica.
Il Tribunale di Salerno (sentenza n. 4279/14 depositata il 23 ottobre 2014) rigettava l’opposizione ritenendo che la Q. in quanto creditrice ammessa in via privilegiata al passivo fallimentare per credito di lavoro non aveva interesse all’impugnazione in quanto il proprio credito in sede di ripartizione non avrebbe subito alcuna riduzione essendo quello della banca comunque postergato.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la Q. sulla base di quattro motivi cui resistono con controricorso il fallimento e la Banca popolare dell’Emilia Romagna incorporante la Banca della Campania s.p.a..
Il Consigliere Relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. concludente per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria atto di rinuncia al ricorso notificato alle controparti.
Il ricorso va pertanto dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio in assenza di diversa istanza, a quest’ultimo proposito, da parte dei controricorrenti.
PQM
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016