Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11654 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per

legge;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Fasano n. 1045/05,

depositata in data 25 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 25 novembre 2005, il Giudice di pace di Fasano accoglieva l’opposizione proposta da D.M. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, elevata dalla Polizia stradale di (OMISSIS).

Il Giudice di pace riteneva che non potesse essere riconosciuta attendibilità alla rilevazione della velocità effettuata a mezzo apparecchiatura Provida 2000, non risultando la stessa essere stata sottoposta a taratura periodica.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell’Interno sulla base di un unico motivo; l’intimato non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo, l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6 e artt. 192, 345 e 383 reg.

esec. C.d.S..

Il Giudice di pace, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere esistente nel nostro ordinamento l’obbligo di periodica taratura delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità.

Il ricorso è manifestamente fondato e va quindi accolto.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istituitiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass., n. 23978 del 2007). Inoltre, si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa agli art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3, (convertito nella L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S. nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti e-lettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature (Cass., n. 29333 del 2008).

La sentenza impugnata non si è, all’evidenza, attenuta a tali principi, che il Collegio condivide ed ai quali intende dare continuità, sicchè il ricorso risulta manifestamente fondato e va accolto.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e, poichè non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, non risultando proposti motivi di opposizione ulteriori rispetto a quelli presi in esame dal Giudice di pace, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione.

L’intimato, in applicazione del principio della soccombenza, deve quindi essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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