Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11654 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 13/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24070/12, proposto da:

G.M.; PRI.MI. Immobiliare s.a.s. di S.G.;

S.G.;

tutti elett.te domic. in Roma, alla via Goito n. 29, presso gli

avv.ti Paolo Patelmo e Federica Patelmo, che li rappres. e

difendono, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. In Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/09/12 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 20/4/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/2/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. F. Gallo per delega

dell’avv. P. Patelmo;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. G. Palatiello;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M., quale socio accomandante della PRI.MI. Immobiliare s.a.s. impugnò, innanzi alla CTP di Pistoia, un avviso d’accertamento, relativo ad omessi versamenti irpef per il 2004, e una cartella di pagamento, avente ad oggetto iva e irap relativi alla suddetta società; quest’ultima impugnò altra cartella riguardante iva e irap.

S.G., quale socia accomandataria, impugnò invece altra cartella di pagamento, per omessi versamenti irpef per il 2004.

La CTP, riuniti i vari giudizi, rigettò i tre ricorsi.

I suddetti contribuenti proposero appello; la CTR confermò parzialmente la sentenza emessa nei confronti della società e della socia S., dichiarando la responsabilità del G. limitatamente al valore della sua quota; accolse l’appello dello stesso G. in ordine all’avviso di accertamento relativo ad irpef per il 2004.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e i soci citati, G. e S., formulando sei motivi.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, con unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Con il secondo motivo, è stata lamentata l’omessa pronuncia sulla decadenza dell’amministrazione finanziaria in ordine all’avviso d’accertamento (quale atto presupposto).

Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2313 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla suddetta norma.

Con il quarto motivo, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 94.

Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno lamentato l’omessa pronuncia e motivazione su un fatto controverso, e la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12.

Infine, con il sesto motivo, i ricorrenti hanno addotto l’omessa pronuncia e motivazione in ordine alla notificazione dell’atto d’accertamento relativo alla socia S.G..

Il primo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente data la connessione, sono fondati.

Al riguardo, con il primo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’avviso d’accertamento, per l’irpef del 2004, relativo alla PRI.MI Immobiliare s.a.s., fosse stato notificato alla stessa società, assumendo che, invece, esso fu notificato solo al socio accomandante G..

Sulla base di tale avviso d’accertamento, fu poi notificata alla suddetta società una cartella di pagamento.

In particolare, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 60 predetto, in quanto l’avviso sarebbe stato notificato con le modalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., senza effettuare ricerche del destinatario.

Con il quarto motivo, è stata invece addotta la violazione delle norme in tema di litisconsorzio processuale, secondo cui se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Ora, la doglianza afferente all’illegittimità della notificazione del suddetto avviso d’accertamento alla società è fondata, in quanto dalla sentenza e dalla stessa relata di notificazione non si evince che l’organo notificante effettuò ricerche del destinatario, ovvero del legale rappresentante della PRI.MI Immobiliare s.a.s.

Le notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (Cass., n. 14030 del 27.6.2011). Qualora la notificazione non sia compiuta a mani proprie ai sensi dell’art. 138 c.p.c” essa deve essere fatta al comune di residenza del destinatario, presso la casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Ove ciò non sia possibile si deve procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; tale forma è eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario, oppure, in caso di assenza nei luoghi predetti, ai soggetti alternativamente indicati nell’art. 139 c.p.c. (Sez. un., ordinanza del 13 gennaio 2005, n. 458).

Nel caso di specie, come detto, il notificatore ha proceduto in conformità all’art. 140 c.p.c. senza ricercare il destinatario nei modi prescritti dalla legge.

Dall’accoglimento del predetto motivo consegue altresì l’accoglimento del quarto, in quanto l’illegittimità della notificazione relativa all’avviso d’accertamento ha comportato la violazione delle richiamate norme in tema di litisconsorzio necessario processuale.

Invero, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato. Con la conseguenza che la formazione di un giudicato a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale, e tale giudicato – ove sia sfavorevole – non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti (Cass., ord. 6 giugno 2014, n. 12793).

Principi, questi, che, espressi in relazione alla formazione del giudicato, sembrano a maggior ragione applicabili in un’ipotesi, come quella in esame, in cui viene in rilievo l’irretrattabilità dell’avviso per l’illegittima notificazione alla società (Cass., 30.7.2014, n. 17360).

I suddetti motivi sono assorbenti ed esimono dall’esame degli altri nonchè del ricorso incidentale.

L’accoglimento di tali motivi riguarda, dunque, vizi che comportano la nullità dell’intero giudizio.

Invero, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., 28.11.2014, n. 25300).

Nel caso concreto, il principio testè menzionato è applicabile, emergendo un’illegittima notificazione dell’avviso d’accertamento alla società, con conseguente lesione del principio del litisconsorzio necessario processuale; ne consegue la cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione provinciale del Piemonte, quale giudice di primo grado, affinchè riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto enunciato, in contraddittorio con la società e i soci.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla CTP del Pistoia, quale giudice di primo grado, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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