Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11654 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 07/06/2016), n.11654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUBINO

ROBERTA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1343/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’8/07/2014, depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 28084/2014 proposto da R. B. nei confronti del Ministero dell’Interno + 1, il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Dott. RAGONESI, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Con ricorso D.lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato in data 6.6.2013, R.B., cittadino tunisino, impugnava dinanzi al Tribunale civile di Bari, il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Bari, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria e in via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Tribunale riconosceva al ricorrente la protezione umanitaria in data 22.01.2014.

Avverso tale provvedimento proponeva appello il Ministero dell’Interno, che richiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Giudice di primo grado e per l’effetto, il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Il giudizio di appello si concludeva con la sentenza n. 1343/2014, depositata il 30.2014, con la quale la Corte territoriale accoglieva l’appello proposto e rigettava la domanda di protezione dello straniero. R. ha impugnato con ricorso in cassazione il suddetto provvedimento con due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, laddove la Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza dei “seri motivi di carattere umanitario”, di cui all’art. 5 citato, per non essersi il ricorrente “integrato nel tessuto lavorativo del territorio nazionale italiano”, a differenza di quanto era stato affermato dal giudice di primo grado che proprio sulla base di tale integrazione lavorativa aveva riconosciuto la protezione umanitaria.

Infatti, la Corte d’Appello ha escluso che lo straniero fosse radicato nel tessuto lavorativo italiano, dal momento che il ricorrente era stato assunto soltanto poco dopo l’instaurazione del processo dinanzi al Tribunale e non risultavano ulteriori elementi volti a corroborare tale tesi, ed ha ritenuto perciò che non vi fossero seri motivi idonei a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Tale valutazione è di mero fatto e non può essere oggetto di contestazione dinanzi a questo Giudice in quanto il ricorrente chiede a questa Corte di effettuare un nuovo accertamento di merito sulla sussistenza del radicamento dello straniero nel tessuto lavorativo italiano.

Il primo motivo appare, pertanto, inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione di alcune norme internazionali che tutelano i diritti dell’uomo, sostenendo che lo straniero è obiettore di coscienza, dal momento che ha anche disertato nel suo Paese il servizio militare, ed in virtù di ciò non è espellibile.

Va rammentato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 23675/2013).

Alla luce della pronuncia richiamata il secondo motivo appare inammissibile, poichè nel ricorso manca l’indicazione degli atti e del momento in cui la questione sollevata dal ricorrente in questa sede (ovvero il fatto che lo straniero sia obiettore di coscienza) era stata fatta valere precedentemente.

Il ricorso, pertanto, non appare meritevole di accoglimento.

Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va rigettato senza condanna al pagamento delle spese di giudizio non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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