Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11653 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in i ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MANZONI GROUP SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 14.2.08, depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Manzoni Group s.p.a. in liquidazione (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg relativa all’anno di imposta 1999 in relazione al mancato riconoscimento di quanto dichiarato in relazione a perdite, costi, ammortamenti e minusvalenze, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso) ritenendo generiche le argomentazioni dell’Ufficio, il quale, così operando, aveva omesso “di precisare le caratteristiche e l’entità in cui ciascuno degli elementi indicati aveva concretamente inciso sulla determinazione del quantum finale”.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione) è manifestamente fondato.

I giudici della C.T.R. hanno infatti rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado (che aveva ritenuto la mancanza di adeguata motivazione dell’avviso) opposto innanzitutto rilevando che nell’atto d’appello non erano stati proposti argomenti nuovi idonei a fornire valide motivazioni a sostegno dell’accertamento, tuttavia la mancanza o inadeguatezza della motivazione è un vizio dell’avviso che non può essere sanato da motivazioni successivamente addotte, pertanto l’amministrazione non avrebbe potuto nè dovuto fornire nell’atto d’appello motivazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle esposte nell’avviso opposto, ma soltanto illustrare le motivazioni già in quell’atto espresse al fine di convincere i giudici d’appello della loro adeguatezza. I predetti giudici peraltro, oltre a dolersi a torto della mancanza di novità delle ragioni addotte dall’Ufficio rispetto a quelle esposte nell’avviso, si sono limitati ad affermare che l’amministrazione aveva omesso “di precisare le caratteristiche e l’entità in cui ciascuno degli elementi indicati aveva concretamente inciso sulla determinazione del quantum finale” con espressione generica che non fa alcun riferimento alle ragioni poste a fondamento dell’avviso opposto nè illustra specificamente i motivi della loro inadeguatezza, soprattutto considerato che, come risulta dalla motivazione dell’avviso medesimo (riportata nella parte narrativa del ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) in esso risultano specificamente indicati i singoli recuperi, il loro ammontare e le ragioni di ciascuno di essi, in modo da rendere possibile una adeguata e circostanziata difesa.

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione dell’art. 2697 c.p.c. per non avere i giudici d’appello riconosciuto che quando l’amministrazione disconosce ai sensi del citato art. 37 bis gli effetti fiscali di una determinata operazione sulla scorta di idonei elementi e motivazioni spetta al contribuente provare la sussistenza di valide ragioni economiche dell’operazione in questione), è inammissibile perchè la censura non trova riscontro nella sentenza impugnata. Infatti, nella sentenza suddetta non risulta affermato alcun principio in tema di distribuzione dell’onere della prova, atteso che mai, neppure nella parte relativa allo svolgimento del processo, si è evidenziato un problema di prova della pretesa azionata e di distribuzione del relativo onere, avendo i giudici d’appello rilevato che nel ricorso introduttivo la contribuente aveva eccepito la mancanza di adeguata motivazione dell’avviso opposto, che i giudici di primo grado avevano condiviso le ragioni della contribuente e accolto il ricorso e che la sentenza di primo grado doveva essere confermata essendo generiche ed omissive le motivazioni addotte dall’Ufficio. In questo contesto espositivo, il mero riferimento al fatto che l’Ufficio non “illustra” con nuove ed efficaci argomentazioni e “opportune prove” le ragioni che hanno “contribuito alla definizione dell’avviso di accertamento” non può costituire, in mancanza di ogni altro riferimento ed in presenza di una ambigua terminologia, la valida esposizione di una ulteriore ratio decidendi (diversa da quella concernente il difetto di motivazione dell’avviso opposto e fondata sulla mancanza di prova della pretesa impositiva nonchè sul fatto che l’onere probatorio relativo gravi sull’amministrazione) come tale abbisognevole di specifica censura.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e il secondo deve essere dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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