Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11653 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi

n. 12, è domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 374/06,

depositata in data 17 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto disporsi

la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 17 febbraio 2006, il Giudice di pace di Messina accoglieva l’opposizione proposta da C.D. avverso l’ordinanza del Prefetto di Messina notificata il 22 gennaio 2005, con la quale gli era stata sospesa la patente di guida per giorni 45, per violazione dell’art. 191 C.d.S., commi 1 e 4;

violazione accertata il (OMISSIS) a seguito di incidente stradale con lesioni a persone.

Il Giudice di pace, rilevato che, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., il provvedimento di sospensione della patente di guida deve, nel caso in cui sia configurabile il reato di lesioni colpose a carico del conducente, essere adottato entro il termine di 25 giorni dal sinistro, e pur dando atto della natura non perentoria di detto termine, riteneva tuttavia che, nel caso di specie, fosse venuta meno la funzione cautelare del provvedimento impugnato, essendo questo stato notificato ad oltre 60 giorni dal fatto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina sulla base di un unico motivo;

l’intimato non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo, l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 223 C.d.S., commi 1 e 2.

Il Giudice di pace, ad avviso della ricorrente, ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale che non solo non è maggioritario, ma che contrasta con la lettera e la ratio dell’art. 223 C.d.S., il quale non pone alcun termine di decadenza per l’esercizio del potere prefettizio di sospensione cautelare della patente di guida nel caso in cui il conducente sia stato coinvolto in incidente stradale dal quale sono seguite lesioni personali colpose. I termini indicati nella citata disposizione sono infatti meramente endoprocedimentali e proprio in considerazione di ciò, nonchè della duplice natura – cautelare e sanzionatoria – del potere prefettizio, la Corte di cassazione ha mutato orientamento.

Il ricorso è manifestamente fondato e va quindi accolto.

In proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “il provvedimento del prefetto, di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223 C.d.S., comma 1 (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e comma 2 (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.), o perchè il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C., (la cui richiesta deve effettuare appena ricevuti gli atti) lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l’emissione del provvedimento di sospensione debbano intervenire entro un tempo ragionevole -la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito – in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. (La S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza ed ha, in fattispecie in cui il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato dal prefetto a distanza di ben otto mesi dall’incidente, cassato la sentenza di rigetto dell’opposizione perchè il giudice di pace non aveva motivato sulla giustificazione del ritardo di cinque mesi nella trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C., e del ritardo di ulteriori due mesi del prefetto per la valutazione dei fatti)” (Cass., S.U., n. 13226 del 2007).

In applicazione di tale principio, Cass., n. 7731 del 2009, ha confermato una sentenza del giudice di pace, ritenendo corretta la valutazione di incongruità e irragionevolezza di una sospensione adottata a ben cinque mesi dal fatto illecito.

Nella specie, la valutazione del Giudice di pace, che ha ritenuto intempestivo il provvedimento prefettizio e per questa sola ragione lo ha annullato, riflette una concezione dei termini stabiliti per l’adozione della sospensione della patente ai sensi dell’art. 223 C.d.S. che finisce col coincidere con la perentorietà dei termini stessi, non avendo il Giudice stesso svolto alcun apprezzamento in merito alla concreta vicenda e alla scansione degli adempimenti gravanti sulla pubblica amministrazione. Il giudice di merito, competente in sede di opposizione ai sensi dell’art. 205 C.d.S., infatti, ha il compito di determinare il tempo ragionevole necessario all’Amministrazione per valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione, tenendo conto della complessità dell’indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto (Cass., n. 17314 del 2007).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con rinvio, per nuovo esame, ad altro Giudice di pace di Messina, il quale procederà alla indicata valutazione, oltre che all’esame degli ulteriori motivi di opposizione.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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