Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11653 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 07/06/2016), n.11653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25879-2014 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GABRIELLA DI CESARE, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NCM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO PACIFICO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUIDO LUIGI RINALDINI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ LA NUOVA 3T GLOBAL SERVICE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 422/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

15/04/2014, depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato ANTONIO PACIFICO, difensore del controricorrente,

che chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 25879/14 proposto da T. V. quale amm.re Nuova 3T Global Service srl nei confronti del Fallimento Nuova 3T Global Service srl, il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

La Nuova 3T Global Service srl ha proposto reclamo dinanzi la Corte d’Appello di L’Aquila avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa dal tribunale di Pescara in data 22 agosto 2013.

La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il reclamo con sentenza n. 1086/2013.

La Nuova 3T global ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimo provvedimento sulla base di tre motivi.

Resiste il Fallimento con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che dalle risultanze documentali risultava che il debito ipoteticamente imputabile ad essa ricorrente ammontava a 11.471,14 inferiore alla soglia di 30 mila Euro.

Con il secondo motivo contesta i requisiti della certezza e liquidità del debito di cui sopra essendo lo stesso oggetto di controversia pendente innanzi al tribunale di Perugia.

Con il terzo motivo contesta lo stato d’insolvenza.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Lo stesso si rivela infatti del tutto generico.

La Corte d’appello ha rilevato l’esistenza di tre differenti situazioni debitorie: 25 mila Euro nei confronti di NCM; 11 mila Euro nei confronti di CMl e 2 mila Euro nei confronti di Titanedi..In particolare, per quanto concerne la NCM, ha osservato che la ricorrente aveva sostanzialmente riconosciuto il debito avendone chiesto la rateizzazione in data 29.9.09.

L’unico credito nei cui confronti si sofferma il motivo è quello di 25 mila Euro vantato dalla NCM. In ordine ad esso però la ricorrente non avanza alcuna contestazione relativamente al riconoscimento di debito.

La stessa si limita ad affermare che la somma di circa 25 mila Euro era frutto di un errore materiale commesso da un operatore amministrativo, ma tale affermazione risulta del tutto apodittica e non risulta ove la stessa fosse stata svolta in sede di reclamo, posto che la Corte d’appello non dà atto di tale questione.

Si deve aggiungere che la ricorrente assume che dalla documentazione prodotta sarebbe risultato il minore importo (circa 11 mila Euro) del credito della NCM. Per tale aspetto si osserva che a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10).

Nel caso di specie, ma la ricorrente non dice quali siano i documenti cui essa fa riferimento nè dove i detti documenti siano rinvenibili tra gli atti della fase di merito nè risulta averli e prodotti in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il motivo non appare pertanto scrutinabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 legge fall., dello stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all’epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe. Ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità. (Cass 5215/08).

Nel caso di specie detto accertamento incidentale è stato effettuato dalla Corte d’appello che ha rilevato che il debito di 25 mila Euro era originato da cambiali e quello di 11 mila basato su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

Lo stesso si limita a generiche affermazioni di principio senza muovere specifiche contestazioni alla motivazione della Corte d’appello che, da un lato, ha rilevato la mancanza di beni per far fronte alla esposizione debitoria attestata anche dal fatto che la procedura esecutiva posta in essere dalla NCM aveva condotto alla vendita dei beni pignorati che si era conclusa con un ricavato di 50 Euro mentre, dall’altro, ha osservato che le generiche allegazioni circa la capacità di ripresa dell’impresa erano rimaste delle mere allegazioni.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 12.9.15 Il Cons.relatore.

Vista la memoria, Considerato:

che occorre correggere la relazione laddove ha affermato che il fallimento ha resistito con controricorso, laddove invece a resistere è stata la creditrice istante N.C.M srl che, a parte ciò, non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della NCM srl liquidate in Euro 4000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016

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