Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11652 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS) nella qualità di titolare

della ominima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

CHIARINI PICONE C. giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO del 26.6.08, depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. G.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per Iva concernente l’anno 2001, la C.T.R. Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la cartella opposta.

2. I tre motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione di legge sostanziale e processuale) presentano diversi profili di inammissibilità, essendo innanzitutto da rilevare la assoluta inadeguatezza dei relativi quesiti, col primo dei quali, concernente il primo motivo, si chiede a questo giudice di legittimità “se è nullo e/o illegittimo il procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale si è pronunciata oltre i limiti della domanda formulata dalle parti”, mentre con quello relativo al secondo motivo si chiede a questo giudice di legittimità “se è nullo e/o illegittimo il procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha fondato le proprie statuizioni sulle labiali asserzioni contenute negli atti processuali dell’Ufficio impositore senza aver cercato e trovato riscontro e conforto negli atti processuali” ed infine, con quelli relativi al terzo motivo, si chiede “se la mancata comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria e liquidatoria al contribuente determina la violazione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 con conseguente nullità della iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento” e “se la mancata comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria e liquidatoria al contribuente, ai sensi dell’art. 36 bis determina l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo degli interessi e delle sanzioni irrogate in misura diversa rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 in quanto tale mancanza non ha consentito al contribuente di avvalersi del predetto regime agevolato”.

In tali termini, i suddetti quesiti non assolvono alla funzione loro propria, che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla autonoma lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico- giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, e non risultano pertanto idonei a consentire alla Corte, sulla base dei soli elementi contenuti nei quesiti medesimi, una risposta suscettibile di definire la questione controversa (v. tra le altre cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009). In particolare, con riguardo ai quesiti relativi al terzo motivo, ribadita la mancanza di ogni riferimento alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata – circostanza che li rende inidonei perfino ad esprimere la rilevanza della risposta ad essi ai fini della decisione del motivo -, occorre ancora evidenziare che la mancanza di ogni specificazione circa la fattispecie concreta (ad es. se nella specie dai controlli automatici eseguiti fosse emerso un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, presupposto, ai sensi dell’art. 36 bis citato, per la prescritta comunicazione) rende in ogni caso impossibile a questa Corte ipotizzare una utile risposta al quesito sulla base dei soli elementi in esso contenuti.

Inoltre, con riguardo ai quesiti relativi ai primi due motivi, è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il quesito non può consistere nella pura e semplice generica richiesta alla Corte di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge, ovvero se determinati atti o comportamenti siano legittimi, posto che la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla, concreta fattispecie (v. tra le altre SU 18759 del 2008 e cass. n. 19769 e n. 24339 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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