Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11652 del 16/06/2020

Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 16/06/2020), n.11652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 108/2015 proposto da:

Casa di Cura Morana S.r.l., subentrata per incorporazione alla Morana

S.r.l., già Centro Analisi Cliniche L. B. della Dott.ssa

C.D. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’avvocato Panariti Paolo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Galluffo Salvatore, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (già Unità Sanitaria

Locale n. (OMISSIS) di Trapani), in persona del Direttore Sanitario

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n.

43, presso lo Studio Legale Chiomenti degli avvocati Mione Carmen e

Grande Corrado, rappresentata e difesa dall’avvocato Mione Leonardo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Casa di Cura Morana srl subentrata per fusione al Laboratorio Morana srl già Centro Analisi cliniche L.B. della dottoressa C.D. sas notificò decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani in data 6/4/2006 ad Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Trapani oggi ASP (OMISSIS) chiedendo il pagamento della somma di Euro 37.432,18 oltre interessi a titolo di corrispettivo per prestazioni di analisi effettuate in regime di convenzionamento nei mesi da ottobre 2005 a febbraio 2006. La AUSL n. (OMISSIS) Trapani contestò la regolarità delle prescrizioni di ricette con riferimento al nomenclatore tariffario applicato e l’inesatta applicazione di norme disciplinari e regolamentari imposte alle strutture pubbliche e private operanti in regime di convenzionamento vantando al contempo un controcredito superiore all’importo ingiunto.

Il Tribunale di Trapani rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo e la AUSL n. (OMISSIS) di Trapani appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Palermo la quale in riforma della sentenza di primo grado revocò il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la sentenza n. 261 del 2014 della Corte di Appello di Palermo propone ricorso per cassazione la Casa di Cura Morana srl affidato a tre motivi. La AUSL n. (OMISSIS) di Trapani resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Casa di Cura Morana srl denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana 31 maggio 2004, n. 9, art. 29, punto 5 e del Decreto Assessoriale 8 luglio 1995, n. 16217, art. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Palermo ha errato nel ritenere che la ricorrente aveva violato il nomenclatore tariffario per aver effettuato prestazioni di laboratorio prescritte in ricette mediche con diagnosi generica di allergopatia e prescrizione di esecuzione di 7 pannelli per 12 allergeni ciascuno, codice 906811, senza l’indicazione espressa degli allergeni specifici da inserire nei singoli pannelli.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che la ricorrente aveva contestato solo l’an debeatur del diritto fatto valere e non anche il quantum relativo ai conteggi della AUSL e sulla base di tale erronea considerazione si era limitata ad accogliere i conteggi effettuati dall’AUSL n. (OMISSIS) di Trapani senza valutarne la correttezza.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Palermo ha omesso di pronunciarsi circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e cioè sulla omessa valutazione e considerazione da parte della Corte di Appello di due note dell’Organo di Vigilanza dell’AUSL n. (OMISSIS) di Trapani: la nota prot. Nr. 122 Vig dell’1/9/2006 secondo la quale nel caso di allergopatia generica possono essere prescritti in ogni singola ricetta 7 pannelli per 12 allergeni e la nota prot. Nr. 110 Vig del 24 /7/2006 secondo la quale ” già da otto anni a questa parte le AA.SS.LL. siciliane erogano il massimo dei pannelli per 12 allergeni in una sola ricetta”.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti.

In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che del Decreto Assessoriale 8 luglio 1995, n. 16217, art. 4, recante disposizioni relative all’erogazione dell’assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale nel territorio della Regione Sicilia prevede infatti che: “i responsabili della struttura, sia pubblica che privata, prima di ammettere i cittadini alla fruizione delle prestazioni richieste dal medico di fiducia dovranno procedere alla verifica della regolarità anche formale, delle ricette ed alla identificazione del paziente bisognevole delle prestazioni richieste”.

L’art. 5 dello stesso Decreto Assessoriale disciplina poi il dovere dell’Azienda Sanitaria di effettuare una valutazione complessiva del rendiconto e nel caso di accertate irregolarità, di adottare i provvedimenti del caso.

Sulla base delle norme sopra richiamate, correttamente interpretate dalla Corte territoriale, l’incaricato del laboratorio di analisi deve effettuare un controllo non solo di tipo formale sulla ricetta ma anche di tipo sostanziale, per evitare inutili sprechi e costose spese superflue alla sanità pubblica in ordine alle indagini terapeutiche da eseguire, per cui ove il medico di fiducia abbia inserito in una singola ricetta sette pannelli di ricerca per 12 allergeni ciascuno, con il codice (OMISSIS) del nomenclatore tariffario vigente, senza l’indicazione espressa degli allergeni specifici da inserire nei singoli pannelli, operazione questa di esclusiva pertinenza del medico proponente e scaturente da accurata anamnesi allergologica da rilevare sul paziente, quando cioè la prescrizione abbia carattere meramente esplorativo, opportunità consentita invece al codice (OMISSIS) per gli allergeni singoli,

l’incaricato del laboratorio deve sindacare il contenuto della prestazione richiestagli segnalando eventuali abusi od omissioni e pretendendo l’integrazione delle prescrizioni.

L’interpretazione della norma adottata dalla Corte di Appello di Palermo è corretta e condivisibile in quanto proprio dalla lettera del testo normativo D.A. 8 luglio 1995, n. 16217 artt. 4 e 5, emerge che il titolare del laboratorio o l’analista, oltre ad effettuare un controllo formale della ricetta deve anche verificare la richiesta del medico curante e, in presenza di prescrizioni mediche esplorative in cui manca l’esatto quesito diagnostico, il laboratorio di analisi deve effettuare il controllo del rispetto del limite quantitativo fissato dalla legge per evitare indagini superflue e verificare la conformità delle ricette con il nomenclatore tariffario vigente.

E’ ben vero che l’analista non può sindacare la prestazione contenuta nella ricetta medica, dovendosi escludere l’esistenza, in capo al medesimo, del potere di valutare autonomamente le finalità diagnostiche o terapeutiche delle indagini indicate, nè potendosi imporre all’analista l’onere, privo anch’esso di riscontro normativo, di una continua collaborazione con l’autore della prescrizione. Tuttavia nemmeno può affermarsi che l’analista deve necessariamente limitarsi ad eseguire quanto testualmente emerge dalla prescrizione medica acriticamente e senza alcun controllo ove riscontri che la ricetta medica non sia completa e non contenga le indicazioni previste dalla legge.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente rinvia alla lettura della comparsa di costituzione e risposta della Dott.ssa

C., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Trapani, al fine di consentire a questa Suprema Corte di verificare le reali contestazioni che sono state mosse anche in ordine al quantum del diritto fatto valere dall’azienda. Il rinvio agli atti di merito da parte del ricorrente contrasta totalmente con il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione secondo il quale “qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. n. 5478 del 07/03/2018). Non condivisibile risulta poi l’affermazione del ricorrente secondo il quale, ove sia contestato l’an deve intendersi contestato anche il quantum in virtù del principio di “continenza logica” avendo al contrario il ricorrente l’onere di contestare specificamente tutte le circostanze dell’atto impugnato di cui intende dolersi sulla base del principio di tassatività e specificità dei motivi di ricorso.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso in cui la ricorrente lamenta l’omessa valutazione e considerazione da parte della Corte di Appello di due note dell’Organo di Vigilanza dell’AUSL n. (OMISSIS) di Trapani: la nota prot. Nr. 122 Vig dell’1/9/2006 secondo la quale nel caso di allergopatia generica possono essere prescritti in ogni singola ricetta 7 pannelli per 12 allergeni e la nota prot. Nr. 110 Vig del 24 /7/2006 secondo la quale ” già da otto anni a questa parte le AA.SS.LL. siciliane erogano il massimo dei pannelli per 12 allergeni in una sola ricetta”.

Infatti, nonostante la censura sia rubricata come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente non indica alcun fatto storico materiale che la Corte avrebbe omesso di considerare ma piuttosto censura, attraverso la lettura delle due note sopra riportate, l’interpretazione della norma adottata dalla Corte territoriale, vizio impugnabile invece come violazione o falsa applicazione di legge. Tra l’altro la Corte distrettuale ha motivato ampiamente la statuizione di rigetto con argomentazioni condivisibili e valide considerato che non sussiste il dovere del giudice di merito di motivare su ogni singola questione ove la stessa possa ritenersi assorbita in considerazione del rigetto della domanda per motivi sostanziali.

Deve infine essere chiarito che nessun rilievo rivestono nel presente giudizio le due sentenze del Tribunale di Trapani numeri 110/2008 e 194/2010 e divenute irrevocabili a conclusione di analoghi giudizi tra le medesime parti in quanto, benchè aventi uguale causa petendi, si differenziano per il petitum perchè relative a differenti prestazioni.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessorie. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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