Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11652 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5054-2007 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 29, presso lo studio dell’avvocato SQUILLANTE IACOPO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II n.

130, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA LAURA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANZESE NICOLA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 709/05 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE del 19.12.05, depositata il 27/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’avvocato L.G. impugna l’ordinanza emessa L. n. 794 del 1942, ex art. 29 dal Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere del 19 dicembre 2005, depositata il 27 dicembre 2005, con la quale veniva accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente al decreto ingiuntivo col quale l’odierno ricorrente aveva richiesto il pagamento di crediti professionali.

2. – Parte ricorrente Formula un unico motivo col quale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2959 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, formulando il relativo quesito di diritto.

3. – Resiste con controricorso l’intimata signora A.R..

4. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. – Il ricorso è inammissibile in quanto la controversia tra le parti non si limitò al quantum del compenso del legale professionista, ma riguardò specificamente l’eccezione di prescrizione che fu accolta dal Tribunale. Di conseguenza fu affrontato non solo il quantum ma anche l’an debeatur, con l’effetto che il provvedimento gravato doveva essere impugnato con l’appello e non con il ricorso per cassazione (confronta tra le tante Cass. 2009 n. 960 che ha affermato: “La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e segg.

può essere proposta soltanto quando vi sia controversia tra l’avvocato ed il cliente sulla misura del compenso, ma non quando sia in discussione la sussistenza stessa del diritto al compenso. Ne consegue che ove il giudice, adito con ricorso ai sensi dell’art. 28, L. citata, pronunci ordinanza con la quale statuisca sia sulla misura del compenso, sia sulla sua spettanza, tale provvedimento ha natura di sentenza e deve, perciò, essere appellato e non impugnato come ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (come, invece, verificatori nella fattispecie, con conseguente declaratoria di inammissibilità del formulato ricorso)”.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.000,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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