Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11652 del 07/06/2016

Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BUCCINO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso

l’avvocato TITOMANLIO RAFFAELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VETRANO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

M.O., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

C.E., in proprio e quale amministratore della U.M.I.

(OMISSIS) del PIANO DI RECUPERO DEL COMUNE DI BUCCINO,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l’avvocato

RAMADORI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ARRIGO

DOMENICO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

ICOR S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 557/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMANELLI L., con delega, che

si riporta;

udito, per la controricorrente M., l’Avvocato RAMADORI P., con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 1995, C. E., in proprio e quale amministratrice della UMI (OMISSIS) del Comune di Buccino, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1619 dell’8 maggio 1995, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Lire 74.009.340, oltre interessi convenzionali e spese, in favore della ICOR s.r.l. a titolo di saldo dei lavori appaltati dalla ingiunta, con contratto del 18 dicembre 1987, ammessi a contributo ex legge n. 219 del 1981, concesso per gli interventi di ristrutturazione edilizia dell’UMI in conseguenza degli eventi sismici del 1980.

1.1. L’opponente chiamava, altresì, in causa il Comune di Buccino, spiegando domanda di manleva nei suoi confronti, e chiedendo una maggiorazione del contributo, ai sensi del D.Lgs. n. 70 del 1990, art. 11, comma 2, avendo dovuto eseguire lavori di recupero di immobili dichiarati di interesse archeologico, con provvedimento della Soprintendenza Archeologica di Salerno in data 3 novembre 1989.

L’ente pubblico evocava, a sua volta, in garanzia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

1.2. L’adito Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3048/2004, depositata il 20 novembre 2004, accoglieva l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 34.525,30, mentre dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di riconoscimento di un maggior contributo D.Lgs. n. 70 del 1990, ex art. 11, comma 2.

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello M.O. – quale unica erede di C.E., deceduta nelle more del giudizio di primo grado – che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 557/2010, depositata il 9 giugno 2010. Il giudice di seconde cure, per quel che ancora interessa, reputava fondata la domanda della M. nei confronti del Comune di Buccino, anche in relazione alla maggiorazione del contributo richiesta, mentre disattendeva il gravame della medesima nei confronti della ICOR s.r.l. – il cui credito veniva confermato – e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Comune di Buccino nei confronti di M.O., della ICOR s.r.l.

e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. I resistenti Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed M.O. hanno replicato con controricorso. L’intimata ICOR s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va osservato che non sussiste l’inammissibilità del ricorso, eccepita dalla resistente M., per avere il Comune di Buccino proposto una questione, la non riconoscibilità alla resistente – in proprio e quale amministratrice della UMI (OMISSIS) del Comune di Buccino – della maggiorazione del contributo per gli immobili per i quali, come quello oggetto di causa, il vincolo archeologico non sia stato imposto entro il 22 novembre 1987. Ed infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità solo le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nè rilevabili di ufficio (Cass. 17041/2013), o le censure che si fondino su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 23045/2015). Nella specie, si tratta, per converso, di una mera argomentazione giuridica aggiuntiva, attinente ai medesimi fatti di causa ed allo stesso thema decidendum.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Buccino denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 76 del 1990, artt. 11, comma 2, lett. c) e art. 13, comma 2, nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – di riconoscere la sussistenza di un diritto soggettivo della C., in proprio e quale amministratrice della UMI (OMISSIS) del Comune di Buccino (cui è subentrata l’unica erede M.O.), alla maggiorazione del contributo, nella misura prevista dal D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 11, comma 2, (70% del contributo base), sia sotto il profilo che si tratterebbe di interventi di “restauro conservativo o risanamento”, sia in forza della “imposizione del vincolo archeologico”, avvenuta con D.M. 3 novembre 1989. Per converso, ad avviso dell’istante, sarebbe da escludere in radice che l’intervento eseguito nel caso concreto sia da sussumere nella fattispecie degli “interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici”, di cui è menzione nel D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 11, comma 2, trattandosi di interventi, effettuati “in sintonia con lo strumento urbanistico all’epoca vigente”, (…) “di recupero di un fusto di colonna antica e di scavo di una fossa di scarico”, ordinati dal Sindaco di Buccino, su disposizione della Soprintendenza Archeologica di Salerno. Quanto all’ulteriore presupposto costituito dall’imposizione del vincolo archeologico, tale requisito si sarebbe dovuto verificare non oltre la data del 22 novembre 1987, laddove, nella specie, detto vincolo è stato imposto solo con D.M. 3 novembre 1989.

2.2. La doglianza è fondata.

2.2.1. In tema di contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliari colpite da eventi sismici, infatti, il proprietario di immobili di interesse storico artistico ha diritto alla maggiorazione del settanta per cento prevista dall’art. 11, comma 2, lett. c), del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, alla sola condizione che, prima dell’assegnazione del contributo da parte del Sindaco, sia intervenuta, oltre alla richiesta di maggiorazione, la formale dichiarazione di interesse culturale del bene (cosiddetta “notifica”), pur se in data successiva al limite temporale (22 novembre del 1987, data di entrata in vigore del precedente D.L. n. 474 del 1987), previsto, ad altri fini, dall’art. 13 del citato Decreto. Il limite temporale suindicato è, difatti, previsto esclusivamente con riferimento all’assoluzione dall’onere di completamento dei lavori, per gli immobili cui il vincolo culturale sia stato apposto entro quella data, con la conseguenza che, qualora il vincolo in questione sia stato apposto dopo il 22.11.1987, ne deriverà soltanto che il proprietario dovrà dimostrare di aver completato i lavori secondo la tempistica stabilita dal D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 21 (cfr., in termini, Cass. 14467/2014).

2.2.2. Ebbene, nel caso concreto, dall’esame degli atti del presente giudizio (v., in particolare il controricorso della M., pp. 3 e 5), si evince che sia la formale dichiarazione di interesse culturale del bene (3 novembre 1989), sia la domanda di maggiorazione del contributo (proposta il 23 novembre 1990), sono avvenute dopo l’assegnazione del contributo medesimo, effettuata dal Sindaco con provvedimento dell’1 dicembre 1987, con la conseguenza che la maggiorazione in parola non può essere concessa.

2.3. La censura in esame va, pertanto, accolta.

3. L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso del Comune di Buccino comporta la cassazione della sentenza di appello in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda originaria di maggiorazione del contributo proposta da C.E., dante causa di M. O..

4. Le spese sostenute del presente grado del giudizio dal Comune di Buccino vanno poste a carico della resistente soccombente nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese di merito. Vanno, del pari compensate le spese nel rapporto tra il ricorrente ed in Ministero.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria di maggiorazione del contributo proposta da C.E., dante causa di M. O.; condanna la resistente alle spese sostenute dal Comune di Buccino nel presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge;

dichiara compensate fra le parti le spese di merito; compensa le spese nel rapporto tra il ricorrente ed in Ministero.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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