Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11651 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DE NIGRIS AUTOTRASPORTI SAS di DE NIGRIS CLAUDIO & C,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO ROITI 45, presso lo studio

dell’avvocato CARPINELLA TOMMASO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 19/03/08, depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della s.a.s. De Nigris Mario Autotrasporti (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva e Irap relativo all’anno di imposta 2003, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione) risulta inammissibile innanzitutto per inidoneità della indicazione prescritta dalla ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una esposizione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del o dei fatti controversi e decisivi in relazione ai quali si assuma il vizio di motivazione, posto che nella specie, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., si “puntualizza” che la C.T.R, ha omesso di considerare fatti “essenziali” dedotti in appello dall’Ufficio, dai quali risulterebbe “l’inattendibilità di quanto dichiarato dal contribuente”, in tal modo esponendosi una generica “prevalutazione” circa l’essenzialità di tali fatti e la loro idoneità a far risultare l’inattendibilità delle dichiarazioni del contribuente, senza tuttavia indicare l’unica cosa effettivamente richiesta dalla norma, ossia quali sono precisamente e singolarmente i suddetti fatti in ordine ai quali (e non alla relativa valutazione della parte) il giudice di legittimità deve innanzitutto riscontrare la decisività.

In relazione alla possibilità (dedotta in memoria dalla parte) di completare la “puntualizzazione” ex art. 366 bis c.p.c. con i periodi inseriti nel testo del ricorso prima della “puntualizzazione” medesima, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso e decisivo in ordine al quale si lamenta il denunciato vizio di motivazione (ovvero le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi insufficiente), imposto dalla seconda parte del citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008). E’ inoltre da evidenziare che l’atto sul quale la censura è fondata (p.v. redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in sede di controllo) non risulta indicato, con precisazione della sede processuale in cui è stato prodotto, secondo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 come interpretato da giudice di legittimità (v. SU n. 7161 del 2010), nè riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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