Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11651 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. II, 13/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) di CATANIA in persona

del suo

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato INTERNULLO ROSARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACONIA ALBERTO, giusta atto

deliberativo n. 2488 dell’1.12.06, e giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FARMACEUTICI DI DUILIO BONFANTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4389/2005 del Giudice di Pace di CATANIA del

22.11.05, depositata il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) di Catania impugna la sentenza n. 4389/2005 del Giudice di Pace di Catania depositata il 23/11/2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione al decreto ingiuntivo concesso in favore della ditta FARMACEUTICI BONFANTI di B.D. per fatture non pagate per la somma di Euro 241,71. Lamentava in particolare l’azienda sanitaria un’errata liquidazione delle spese legali per erronea attribuzione dell’IVA in favore del procuratore distrattario.

2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la parte vittoriosa (e per essa il procuratore distrattario) ha diritto alla rifusione delle spese processuali, tra le quali ultime rientrano l’onorario del difensore distrattario e il credito di rivalsa IVA che questi vanta nei confronti del proprio cliente, prescindendo dalla possibilità o meno di dedurre l’imposta.

3.- L’odierna ricorrente articola due motivi di ricorso.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

6. – I motivi del ricorso.

6.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 93 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Ritiene la ricorrente la nullità della sentenza per aver il Giudice di Pace affermato la sussistenza del giudicato con riguardo alla disposta distrazione delle spese in favore del procuratore distrattario, per non aver l’odierna ricorrente proposto opposizione anche con riguardo al procuratore in questione. La ricorrente osserva che, non avendo contestato l’importo liquidato, ma solo la debenza dell’IVA, il procuratore distrattario non doveva essere chiamato in giudizio.

6.2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione dei principi informatori relativi alla normativa in materia di IVA in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

7. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Occorre in primo luogo osservare che l’odierna controversia, in ragione dell’importo richiesto, inferiore a Euro 1100,00 è da ritenersi decisa dal giudice secondo equità. Conseguentemente la relativa impugnazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 382 del 2005, può essere effettuata avanti questa Corte per quanto qui interessa, ove si deducano violazioni di legge processuale o violazione dei principi informatori della materia.

L’odierna ricorrente con i suoi motivi di ricorso deduce la violazione degli artt. 93 e 100 c.p.c. e dei principi informatori relativi alla normativa in materia di IVA. 7.1 – Quanto al primo motivo, occorre osservare che dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che il giudicante abbia disatteso il motivo di opposizione in ragione del ritenuto giudicato interno formatosi in ordine alle spese legali liquidate nella fase monitoria nei confronti del procuratore antistatario. Quindi, il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

7.2 – Quanto al secondo, occorre osservare che, come già più volte affermato da questa Corte, non appaiono violati i principi informatori della disciplina positiva relativa all’IVA, talchè la decisione del Giudice di Pace non solo non contrasta con i principi regolatori o informatori della materia ma ad essi si adegua in quanto questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare il seguente principio (di recente ribadito da Cass. 2007 n. 11.877) secondo il quale ®La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, alfine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’I.V.A.”

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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