Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11651 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE IPPOCRATE 33, presso l’avvocato SIMONELLI NICOLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONESIMO FILIPPO

TOMMASO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2010 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

14/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato SIMONELLI N. che si

riporta per il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2007, G. A. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Galatina, l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 1.625,55, a titolo di saldo del contributo comunitario a sostegno della produzione dell’olio di oliva per le campagne olivicole 2003 e 2004, dal cui ammontare era stato defalcata l’eccedenza a suo tempo corrisposta, per un erronea determinazione dei contributi riconoscibili per le campagne 1998/1999 e 1999/2000. Tale prelievo era stato disposto a seguito della Decisione della Commissione Europea del 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n. L112, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all’aiuto comunitario per ciascun produttore per le campagne olearie del 1998/1999 e 1999/2000. L’adito giudice, con sentenza n. 345/2007, accoglieva la domanda.

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello l’AGEA, che veniva rigettato dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 864/2010, depositata il 14 aprile 2010, con la quale il giudice di seconde cure riteneva applicabile, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 73 del Regolamento CEE n. 796 del 2004, il cui comma 4 dispone che, in caso di pagamento indebito degli aiuti comunitari a sostegno dell’agricoltura, non sussiste l’obbligo di restituzione a carico dell’agricoltore “nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente medesima o di un’altra autorità e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nei confronti di G.A., affidato ad un unico motivo.

4. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’AGEA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del Regolamento CEE n. 796 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Avrebbe errato il Tribunale, ad avviso della ricorrente, nel ritenere applicabile al caso di specie il disposto di cui all’art. 73 del Regolamento CEE n. 796 del 2004, dal momento che – a parere della istante – sarebbe carente nella fattispecie concreta il requisito della non rilevabilità dell’errore dell’autorità competente nella determinazione dei contributi. E ciò per avere l’AGEA comunicato a tutte le Unioni Nazionali dei produttori olivicoli, per ciascun produttore, l’ammontare degli importi da recuperare in conseguenza della decisione della Commissione Europea del 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n. L112, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180/2005, della Circolare n. 35 del 29 luglio 2005. D’altro canto, il singolo produttore sarebbe sfornito di legittimazione a richiedere all’AGEA il saldo dei contributi calcolati ed ammissibili, spettando tale legittimazione esclusivamente alle Unioni nazionali dei produttori olivicoli. Nè potrebbe sussistere – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello – alcun legittimo affidamento del singolo produttore a percepire i contributi ammessi, atteso che il loro recupero costituirebbe per l’AGEA un atto dovuto in base alla normativa comunitaria.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

2.1. Va, per vero, osservato che il ricorrente che intenda censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, e trascrivere nel ricorso, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (cfr. Cass. nn. 15910/2005; 7846/2006; 27197/2006).

E ciò all’evidente fine di consentire alla Corte di delibarne la fondatezza sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

2.2. Nel caso di specie, l’AGEA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del Regolamento CEE n. 796 del 2004, affermando che la norma – il cui comma 4 dispone che, in caso di pagamento indebito degli aiuti comunitari a sostegno dell’agricoltura (nella specie della produzione olearia), non sussiste l’obbligo di restituzione a carico dell’agricoltore “nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente medesima o di un’altra autorità e se l’errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore” – non si applicherebbe nel caso di specie. E ciò, in quanto l’AGEA avrebbe provveduto alla pubblicazione sulla G.U. della Circolare n. 35 del 29 luglio 2005, con la quale si portava a conoscenza delle Unioni di Produttori Olivicoli, la Decisione della Commissione Europea del 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all’aiuto comunitario per ciascun produttore per le campagne olearie del 1998/1999 e 1999/2000. Il che aveva comportato la necessità di provvedere al recupero delle somme erogate a suo tempo in eccedenza, trattenendole sugli aiuti corrisposti ai produttori per le campagne olearie 2003 e 2004, con la conseguenza che al G. era stata defalcato, dall’aiuto comunitario concesso, l’importo complessivo di Euro 1.625,55. Sicchè sarebbe stato obbligo dell’Unione Nazionale, “cui ogni singolo produttore aderisce”, fornire al singolo produttore ogni adeguata informazione al riguardo.

2.3. Per di più, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CEE n. 2261 del 1984, gli unici soggetti legittimati a far valere i diritti dei produttori nei confronti dell’AGEA sarebbero – ad avviso dell’esponente – le Unioni Nazionali, che, a tenore della norma succitata, “ricevono dallo Stato membro interessato gli anticipi sull’aiuto alla produzione (…) nonchè il saldo degli aiuti e procedono senza indugio alla loro ripartizione ai produttori membri delle organizzazioni che le compongono”, e non certo i singoli produttori, il cui interlocutore resterebbe la sola Unione Nazionale.

Sicchè, una volta comunicata a quest’ultima la Decisione della Commissione Europea, la AGEA avrebbe correttamente adempiuto il proprio obbligo informativo, con la conseguenza che il menzionato art. 73 del Regolamento n. 796 del 2004 non potrebbe in alcun modo trovare applicazione, in riferimento al singolo produttore olivicolo.

2.4. Premesso quanto precede, per quanto concerne la pretesa consapevolezza in capo ai produttori dell’errore commesso dallo stesso Stato italiano, nella determinazione dei contributi per le campagne 1998/1999 e 199/2000, va osservato che l’individuazione dei presupposti in presenza dei quali il rimborso degli aiuti comunitari indebitamente erogati, nel settore agricolo, deve essere effettuato, come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è demandata – già ai sensi dell’art. 8, n. 1, del Regolamento n. 729 del 1970 – agli stessi Stati membri “in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali” (C. Giust. 19 settembre 2002, C-336/00, Huber), le quali non devono, tuttavia, “risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la restituzione degli aiuti non dovuti” (C. Giust., 21 settembre 1983, C-205 e 215/82, Deutsche MilchKontor e a.; C. Giust., 12 maggio 1998, C-366/95, Steff-Houlberg Export e a.; C. Giust. 16 luglio 1998, C-298/96, Oelmuhle e Schmidt Sohne; C. Giust.,Huber, cit.), dovendo “l’interesse della Comunità alla ripetizione degli aiuti percepiti in violazione delle condizioni per la loro concessione (…) essere preso pienamente in considerazione nella valutazione degli interessi contrapposti” (C. Giust. Deutsche MilchKontor e a., cit.; C. Giust. 9 ottobre 2001, C-80 e 82/99, Flemmer e a.; C. Giust., Huber, cit.).

2.5. E tuttavia, la stessa giurisprudenza europea è chiarissima nell’evidenziare che non si può considerare contrario al diritto comunitario il fatto che il diritto interno, in materia di revoca di atti amministrativi e di ripetizione di prestazioni finanziarie indebitamente erogate dall’amministrazione pubblica, prenda in considerazione, assieme al principio di legalità, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, dato che questi ultimi fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario (v., in tal senso, C. Giust., Deutsche Milchkontor e a., cit.; C. Giust., 1 aprile 1993, C31-44/91, Lageder e a.; C. Giust., 9 ottobre 2001, C-80-82/99 Flemmer e a.; C. Giust. Huber, cit.). Di talchè, “il beneficiario dell’aiuto può contestarne la ripetizione solo a condizione che sia stato in buona fede circa la regolarità dell’aiuto medesimo”, ossia lo abbia incassato del tutto incolpevolmente ed inconsapevolmente (C. Giust. Oelmuhle e Schmidt Sohne, cit.; C. Giust., Huber, cit.). Sotto tale ultimo profilo, si è altresì rilevato – dalla giurisprudenza comunitaria – che, essendo lo Stato membro interessato l’unico destinatario delle Decisioni della Commissione, spetta ai giudici nazionali verificare, alla luce del diritto interno, se la pubblicità data a dette Decisioni ne abbia consentito la concreta opponibilità agli operatori agricoli e rurali (C. Giust. Huber, cit.).

2.6. Per quanto attiene, poi, alla pretesa legittimazione attiva della sola Unione Nazionale dei Produttori nei confronti dell’AGEA, va osservato che le Unioni Nazionali sono state istituite dal Regolamento CEE n. 136 del 1966, art. 20 quater, par. 2, e successive modifiche. Successivamente – come ha osservato la Corte di Lussemburgo – i regolamenti nn. 2959/82 e 2261/84 hanno definito i presupposti per la concessione dell’aiuto alla produzione di olio d’oliva ed hanno organizzato le modalità di erogazione dell’aiuto stesso agli olivicoltori, nonchè i controlli circa il diritto all’aiuto. In particolare, il regolamento n. 2261/84, che ha precisato i diritti e gli obblighi di tutti i soggetti interessati dal regime, ha preso in considerazione – ai fini di disciplinarne le funzioni e l’attività – le Unioni di organizzazioni di produttori di olio d’oliva. Tali unioni, invero, secondo il mandato ad esse conferito dall’art. 10 del regolamento, coordinano le attività delle organizzazioni che le compongono, vigilano a che tali attività siano conformi alle disposizioni del regolamento, presentano alle autorità competenti le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto loro trasmesse dalle organizzazioni che le compongono, ricevono dallo Stato membro interessato gli anticipi sull’aiuto alla produzione, nonchè il saldo degli aiuti, e procedono senza indugio alla loro ripartizione tra i produttori membri delle organizzazioni che le compongono. I presupposti per la concessione e l’erogazione dell’aiuto stesso variano, pertanto, a seconda che l’olivicoltore sia, oppure no, membro di un’organizzazione di produttori riconosciuta in conformità delle disposizioni comunitarie (C. Giust., 14 luglio 1994, C-186/93, Unaprol e a.).

2.7. Tutto ciò premesso, va rilevato che, nel caso concreto, l’AGEA non ha nè trascritto, nè allegato al ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., la Circolare n. 35/2005, onde consentire alla Corte di stabilire – sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza – se la stessa fosse, o meno, idonea (giudizio che la giurisprudenza europea demanda, invero, come dianzi detto, al giudice nazionale) a rendere adeguatamente conoscibile ai produttori la Decisione della Commissione Europea di rideterminazione degli aiuti per le campagne olivicole del 1998/1999 e 1999/2000, e di recupero dell’eccedenza corrisposta. Tanto più che il resistente ha espressamente eccepito che tale circolare non faceva alcun “riferimento ai singoli produttori interessati”, e che essa, oltre a non indicare ” i criteri di determinazione delle somme oggetto di recupero”, era “assolutamente generica e carente di specifiche motivazioni” (p. 8).

Del pari, la ricorrente non ha neppure indicato gli elementi dai quali abbia desunto che il G. fosse iscritto ad un’organizzazione di produttori di olio di oliva, aderente all’Unione Nazionale, nulla emergendo al riguardo dagli atti di causa, dai quali si evince, per contro, che il medesimo aveva proposto personalmente la domanda di corresponsione degli aiuti in questione, ed aveva agito di persona in giudizio nei confronti dell’AGEA. 2.8. Il mezzo in esame, in quanto inammissibile, va, pertanto, disatteso.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dall’AGEA deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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